L'istituto introdotto dalla riforma Cartabia prevede che il giudice di merito compia una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione di competenza.
Il GUP del Tribunale di Cuneo rimetteva gli atti alla Cassazione,
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.u.p. del Tribunale di Cuneo - che procede in rito abbreviato, ex art. 458 cod. proc. pen., a carico di M.T.G., in ordine ai reati di cui agli artt. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), e 337 cod. pen. - ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dal difensore dell'imputato, secondo cui il reato più grave (quello di cui al T.U. imm.) si sarebbe consumato nel circondario di Torino, ove avrebbe avuto inizio l'attività illegale di trasferimento dei migranti verso la Francia.
Il giudice procedente, dopo aver argomentato a sostegno della tesi difensiva, operava senz'altro il rinvio pregiudiziale.
2. La trattazione è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è, nella specie, ammissibile.
2. Va premesso che l'istituto, introdotto dall'art. 4 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si presenta come un meccanismo di risoluzione preventivo, funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di una sua inutile celebrazione, anche in più gradi di giudizio, a seguito di iniziale erronea dichiarazione o attribuzione della competenza.
La legge di delegazione, n. 134 del 27 settembre 2021, in quest'ottica e in ossequio alle istanze di semplificazione e celerità del procedimento penale, aveva previsto che il giudice di merito, chiamato ad affrontare il nodo della competenza territoriale, fosse legittimato a rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa decisione alla Corte di cassazione; con la prescrizione ulteriore che l'eccezione di parte, qualora quest'ultima non avesse contestualmente sollecitato la rimessione, non potesse essere ulteriormente coltivata nel corso del processo (art. 13, comma 1, lett. n, legge cit.).
Nel dare attuazione alla delega, il nuovo art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pen. ha previsto che la questione di competenza in discorso possa essere rimessa alla Corte di cassazione, ove rilevata dal giudice, ovvero eccepita o riproposta ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
La disciplina ulteriore, dettata nei commi successivi dell'art. 24-bis, è modellata su quella della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza, di cui agli artt. 30 e 32 cod. proc. pen., opportunamente adattata.
3. Il nuovo istituto, senza alterare l'impianto strutturale dell'art. 21, comma 2, cit., introduce dunque una fase incidentale per dirimere la questione sulla competenza per territorio.
Il nuovo rimedio si aggiunge agli strumenti codicistici tradizionali, rappresentati dall'impugnazione ordinaria e dalla denuncia di conflitto.
La sua attivazione non ha carattere doveroso, ma è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Di qui la necessità di enucleare, in via sistematica, i giusti presupposti in presenza dei quali egli possa dirsi realmente abilitato ad investire la Corte Suprema. Il corretto equilibrio si raggiunge anche se si evita, da un lato, la deresponsabilizzazione del giudice stesso, e dall'altro si previene l'afflusso in cassazione di affari privi di adeguato tono di legittimità.
4. Una prima puntualizzazione è stata fornita dall'arresto di questa Corte (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Tribunale di Sciacca, Rv. 285114-01), secondo cui la questione di competenza in tanto può essere rimessa, in quanto appaia effettivamente controversa, nel senso che il giudice esprima un motivato dubbio sulla propria competenza alla luce della ricognizione della giurisprudenza esistente, ancor di più ove ponga in evidenza seri contrasti interpretativi sul punto.
La "serietà" della questione costituisce un requisito implicito della fattispecie in esame. La norma di nuovo conio si inserisce nel preesistente assetto normativo, senza soppiantarlo, e ciò impone di ritenere che la discrezionalità del giudice, sia nell'ipotesi della richiesta di parte, che per l'ipotesi della rimessione d'ufficio, resti vincolata ad una prospettazione problematica della questione di competenza.
Il giudice di merito, investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio, sarà tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione medesima e prospettando la difficoltà di risolverla mediante il piano impiego dei comuni canoni ermeneutici.
Ne discende che il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza, sempre che al riguardo non siano già maturate preclusioni o decadenze.
5. La ratio della norma esclude che il giudice sia titolato a rimettere la questione quando, avendo la parte prospettato l'incompetenza, egli reputi sostanzialmente fondata l'eccezione. In questo caso la via elettiva è pur sempre la declinatoria di competenza con sentenza. Tale provvedimento non arresta il processo, né costituisce inutile dispendio di attività processuale, dal momento che esso prelude ai consueti scenari: se il secondo giudice si ritiene competente, deve procedere, né si corre il rischio di successiva invalidazione, posto che l'esito è conforme all'impostazione di parte; se si ritiene incompetente, deve sollevare il conflitto, salvo che individui la competenza di un giudice terzo.
6. Il principio di precauzione (prevenire l'annullamento del giudizio di merito) ispira in definitiva l'istituto che, tuttavia, va calato nel sistema processuale, il quale, come si ricordava, conserva gli ordinari strumenti di risoluzione della questione di competenza, con i quali il nuovo rimedio deve anche armonizzarsi.
Il rinvio pregiudiziale non può, infatti, sostituire la declinatoria di competenza, né impegnare la Corte di cassazione nel prematuro esame di questioni meramente virtuali, né spingere il giudice di merito verso un sostanziale non liquet che, non appena si contesta la sua competenza, gli consenta di automaticamente rimettere gli atti alla Corte di Cassazione.
7. Ciò posto, il rinvio odierno risulta inammissibile, e gli atti debbono essere restituiti al giudice procedente, in quanto:
- il giudice stesso non dubita affatto della soluzione che ritiene corretta, non prospettando al riguardo alcuna problematicità o incertezza interpretativa;
- la soluzione in questione è quella della sua incompetenza, che andava semmai dichiarata ai fini e per gli effetti di cui al § 5;
- non è neppure chiaro se la questione di competenza potesse essere ulteriormente dibattuta, trattandosi di giudizio abbreviato innestato sul rito immediato, nel quale giudizio la competenza territoriale può essere contestata, ex art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., solo all'atto della richiesta di accesso ad esso (da ultimo, Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, Yasinski, Rv. 281902-01); e la circostanza non è evidenziata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo.