In G.U. n. 249/2023, è stato pubblicato il Decreto 7 settembre 2023 del Ministero della Salute recante «Fascicolo sanitario elettronico 2.0».
Il fascicolo sanitario elettronico (
FSE) di cui al comma 1 dell'
art. 12 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 221/2012, e successive modificazioni, istituito dalle regioni e province autonome ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.
cit..
Il provvedimento in questione individua i contenuti del FSE, nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter e 5 dell'art. 12 cit..
In particolare, viene specificato che il FSE contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del SNN:
- dati identificativi e amministrativi dell'assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati);
- referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del D.P.C.M. 8 agosto 2013, pubblicato in G.U. n. 243/2013;
- verbali pronto soccorso;
- lettere di dimissione;
- profilo sanitario sintetico, di cui all'art. 4;
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Il «patient summary» è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta.
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- prescrizioni specialistiche e farmaceutiche;
- cartelle cliniche;
- erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN;
- vaccinazioni;
- erogazione di prestazioni di assistenza specialistica;
- taccuino personale dell'assistito, di cui all'art. 5;
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Il taccuino personale dell'assistitoè una sezione riservata del FSE all'interno della quale esclusivamente l'assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dal cittadino.
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- dati delle tessere per i portatori di impianto;
- lettera di invito per screening.
I dati e i documenti soggetti a maggiore tutela dell'anonimato sono resi visibili solo all'assistito, il quale può decidere liberamente e in qualsiasi momento di renderli visibili a terzi.
Per quanto riguarda l'accesso al FSE, l'assistito può accedere in forma protetta e riservata, attraverso l'uso degli strumenti di cui all'art. 64 del CAD. Nei casi di minori, possono accedere coloro che esercitano la responsabilità genitoriale attraverso le proprie credenziali.
Viene poi regolamentato il regime del trattamento dei dati. Titolari del trattamento per finalità di prevenzione sono i soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali della RdA, gli esercenti le professioni sanitarie che hanno in cura l'assistito o comunque gli prestano assistenza sanitaria, sono titolari del trattamento. Per finalità di profilassi internazionale, è invece titolare Il Ministero della salute, attraverso la Direzione generale competente in materia di profilassi internazionale, designata quale Centro nazionale italiano per il RSI.