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19 dicembre 2023
Diritto all’oblio oncologico: parità di trattamento e non discriminazione per gli ex pazienti

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 294/2023 la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 recante «disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche». 

La Redazione

precisazione

«Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica».

L'obiettivo che si prefigge questa Legge è quello di escludere ogni forma di pregiudizio o disparità di trattamento.

In particolare, la presente Legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici.

La Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 si componedi 5 articoli:
Articolo 1 individua l'oggetto, la finalità e la definizione 
L'articolo 2 è dedicato all'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi In particolare, predetto articolo prevede l'impossibilità di chiedere, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, d'investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche tra privati, informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente riguardanti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.
Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno d'età
Inoltre, queste informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate.
Durante le fasi d'accesso a servizi bancari, finanziari, d'investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi devono fornire alla controparte informazioni adeguate in merito al diritto all'oblio oncologico, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo contrattuale. 
Inoltre, i predetti operatori non possono richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti.
Nel caso in cui le informazioni siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal c. 1. 
A tal fine, il contraente invia tempestivamente, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, agli operatori la certificazione rilasciata, ai sensi delle disposizioni del decreto previsto dall'art. 5, c. 1. 
Entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori in possesso delle informazioni dovranno procedere alla loro cancellazione
Mentre per quanto riguarda contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente Legge, la violazione delle predette disposizioni determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi previsti dal c. 1.
L'Articolo 3 riguarda il tema dell'adozione

L'articolo va ad apportare le seguenti modificazioni alla Legge n. 184/1983.
a) all'art. 22,
c. 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età»; 
b) all'art. 29-bis, c. 4, lett. c), dopo le parole: «genitori adottivi,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo»; 
c) all'art. 57, c. 3, lett. a), dopo le parole: «la salute» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e». 

L'articolo 4 riguarda l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, nel caso in cui sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute degli stessi candidati in merito a patologie oncologiche da cui gli stessi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. 
Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno di età.

Il fine è quello di assicurare a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguale di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
L'articolo 5 è dedicato alle disposizioni transitorie e finali Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli art. 2, c. 1, 3, c. 1, lett. a), e 4, c. 1. 
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