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14 agosto 2024
Diritto all’oblio oncologico nei rapporti con il datore di lavoro: precisazioni dal Garante Privacy

Tra le altre cose, l'Autorità chiarisce come documentare le assenze dal servizio effettuate dal lavoratore per motivi legati alle patologie oncologiche pregresse o in atto.

di La Redazione

Il Garante Privacy ha pubblicato una scheda informativa sull'oblio oncologico, che di recente ha visto pieno riconoscimento nel nostro ordinamento grazie alla L. n. 193/2023.

legislazione

Anzitutto, se ne ricorda la definizione ai sensi di legge: l'oblio oncologico costituisce un diritto delle persone guarite da una patologia oncologica a non fornire informazioni, né asubire indagini, in merito alla propria pregressa patologia con riferimento all'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché con riguardo alla salute dei richiedenti l'adozione e all'accesso alle procedure concorsuali e selettive in ambito lavorativo e formativo.

Con riguardo agli aspetti prettamente lavorativi, il Garante ha specificato che il datore di lavoro non può chiedere, sia durante la fase di selezione, sia in costanza di rapporto di lavoro, informazioni su eventuali patologie pregresse oncologiche del lavoratore, quando il trattamento attivo si sia ormai concluso senza episodi di recidiva da oltre 10 anni.
Detto periodo si riduce a 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni, come stabilisce l'art. 4, comma 1, L. n. 193/2023.
In tal senso, l'Autorità coglie l'occasione per ribadire che

attenzione

in fase di selezione ed anche durante il corso del rapporto di lavoro, il datore non può acquisire, anche per mezzo di terzi, né trattare informazioni su fatti non rilevanti per valutare le attitudini professionali del lavoratore, e quindi non è dato conoscere le patologie specifiche di cui il lavoratore ha sofferto anche prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo.

Il tale contesto, spetterà esclusivamente al medico competente, che è l'unico soggetto legittimato per legge, il trattamento dei dati personali di natura sanitaria indispensabili per tutelarela salute e la sicurezza sul lavoro.

Ciò chiarito, il Garante fornisce altresì alcune precisazioni su come documentare le assenze dal servizio effettuate dal lavoratore per motivi legati alle patologie pregresse oncologiche ovvero a quelle in atto.

esempio

In tali casi, il datore è legittimato ad acquisire la documentazione sull'effettuazione delle visite mediche o degli accertamenti clinici laddove il dipendente richieda di usufruire di permessi per le assenze dal servizio connesse proprio a tali esigenze oppure nel caso in cui egli stesso richieda il riconoscimento di benefici legati a particolari condizioni di salute.
Tuttavia, tale documentazione non deve comunque recare informazioni diagnostiche e nemmeno la specifica prestazione sanitaria effettuata ovvero altri dettagli da cui sia possibile risalire alla patologia sofferta.

In altri termini, il datore di lavoro può solo acquisire il documento che attesta la sottoposizione a prestazione sanitaria specialistica senza alcuna indicazione o riferimento a informazioni legate alla specifica patologia. Laddove tali dettagli siano presenti, il datore di lavoro è comunque tenuto ad astenersi dall'utilizzo delle informazioni per altre finalità, nel rispetto dell'art. 2-decies Codice Privacy.

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