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18 marzo 2025
Almeno quattro ore d’aria per i detenuti al 41-bis, due sono troppo poche

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che limita a due le “ore d'aria” sostenendo che la sicurezza è garantita dalla separazione dei gruppi di socialità.

di La Redazione

Con sentenza n. 30 del 18 marzo 2025, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), primo periodo, della legge di ordinamento penitenziario, limitatamente all'inciso «ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».
La Corte chiarisce che, per effetto della sua decisione, la permanenza all'aperto dei detenuti in regime 41-bis che non siano altresì sottoposti a sorveglianza particolare viene regolata dalla disciplina generale di cui all'articolo 10 della stessa legge, sia in ordine alla durata di almeno quattro ore al giorno, sia in ordine alla facoltà della direzione d'istituto di ridurre la durata stessa, per giustificati motivi, a due ore al giorno.
Atteso che nel regime differenziato le ore d'aria sono fruite dal detenuto all'interno del cosiddetto gruppo di socialità, «un gruppo di persone molto ristretto (non più di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dall'amministrazione penitenziaria», la Corte ha ritenuto che il limite massimo di due ore al giorno, stabilito dalla norma censurata in seguito al dimezzamento operato dalla L. n. 94/2009, non sia ragionevole, né conforme alla finalità rieducativa della pena, in quanto, «mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l'accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all'adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità».

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