Il riconoscimento dell'efficacia di tale provvedimento straniero trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità previsto dall'articolo 12 della Legge n. 40/2004.
La controversia trae origine dalla richiesta avanzata da due genitori del medesimo sesso - che avevano contratto matrimonio in New York il 18 ottobre 2013 - di rettifica dell'atto di nascita di due bambini nati nel 2017 con maternità surrogata utilizzando materiale genetico proveniente da uno dei due genitori, il cui atto di...
Svolgimento del processo
1.1.- Il (omissis) quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, respinse la richiesta avanzata da (omissis) che avevano contratto matrimonio in New York il 18/10/2013- di rettifica dell'atto di nascita di due bambini nati nel 2017 con maternità surrogata utilizzando materiale genetico proveniente da il cui atto di nascita trascritto in Italia recava l'indicazione di questi come genitore, aggiungendo (omissis) come secondo genitore.
Il Tribunale di Trapani aveva accolto l'opposizione al diniego di rettificazione di stato civile ex art.96 del d.P.R. n. 396/2000 proposta da (omissis) e disposto la rettifica.
La Corte di appello di Palermo ha accolto il reclamo proposto (omissis) e, in riforma dalla prima decisione, ha rigettato l'opposizione al provvedimento adottato dal (omissis) hanno proposto ricorso per cassazione con sedici mezzi, illustrati da memoria.
Il Ministro dell'Interno e (omissis) quale Ufficia le delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, hanno replicato congiuntamente con controricorso.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.1.- Con 11 primo motivo I ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 9 e 95 DPR 396/2000 e nullità del procedimento in quanto, a loro parere, il decreto impugnato erroneamente ha affermato che il Ministero dell'Interno e l'Ufficiale di stato civile erano legittimati ad impugnare il decreto reso all'esito del giudizio di rettificazione ex art. 95 DPR 396/2000 ed ha respinto l'eccezione da loro proposta in merito, deducendo - di contro - il difetto di legittimazione attiva ad agire e ad impugnare nel procedimento ex art. 95 DPR 396/2000 (omissis) quale Ufficia le di Governo e del Ministero dell'Interno.
2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 739, comma 2, c.p.c.
La censura concerne la statuizione di tempestività del reclamo proposto dal e dal Ministero dell'Interno, iscritto a ruolo i I 23 ottobre 2019 formulata dalla Corte di appello sul rilievo che «deve ritenersi che il provvedimento sia stato dato nei confronti di più parti, di taI che il decorso del termine breve di dieci giorni per la sua impugnazione presuppone la prova della notificazione del provvedimento, che, tuttavia, non risulta essere stata eseguita, di tal che la proposizione dell'impugna zione deve ritenersi soggetta al più lungo termine di sei mesi previsto in via generale per tutte le impugnazioni dall'art. 327 c.p.c., ehe risulta essere stato rispettato» ed il conseguente rigetto dell'eccezione di tardività formulata dai ricorrenti osservando che e il Ministero (come già esposto con riferimento al primo motivo di impugnazione) non erano litisconsorti necessari e, non avendo partecipato aI giudizio di primo grado, non potevano impugnare oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto al Pubblico Ministero avvenuta il 30 aprile 2019, quando il decreto era divenuto definitivo, cosa che la Corte d'Appello non aveva rilevato, nonostante la specifica eccezione sollevata.
2.3.- I primi due motivi vengono entrambi argomenti sul presupposto del dedotto difetto di legittimazione attiva ad agire e ad impugnare nel procedimento ex art. 95 DPR 396/2000 del -quale Ufficiale di Governo e del Ministero dell'Interno.
2.4.- Sono infondati e vanno respinti.
Invero il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, dà luogo, se non determinato da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall'art. 67 della I. n. 218 del 1995, in contraddittorio con (omissis), in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile (Cass. Sez. U. n. 12193/2019); inoltre, come precisato da questa Corte «Nei procedimenti disciplinati dall'art. 95 d.P.R. n. 296 del 2000 promossi dai privati, fa legittimazione passiva non spetta al procuratore della Repubblica ma (omissis) in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero deff'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile.» (Cass. n. 39768/2021)
3.1.- Con i successivi motivi i ricorrenti lamentano:
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 DPR 396/00, 117 Cost. e 8 CEDU, 2 e 30 Cost. in relazione alla statuizione che ha ravvisato la contrarietà all'ordine pubblico ex art.18 del d.P.R. 396/2000 dell'atto di nascita formato a seguito di gestazione per altrui.
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 Cost, 117 Cost., 8 CEDU, 244 c.c., atteso che, secondo i ricorrenti, bambini possono far valere anche in Italia lo status di figli di (omissis) per effetto del provvedimento del Tribunale di Trapani in data 19 aprile 2019, come risulta peraltro dai loro documenti di identità e dalle loro certificazioni anagrafiche, rilasciate nel frattempo dagli organi di competenza, recanti l'indicazione di entrambi i padri.
V) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, 27, 117 Cost., 7 CEDU e 49 Carta dei diritti fonda mentali dell'Unione europea. Secondo i ricorrenti, il diniego aI riconoscimento deIlo status di figlio acquisito all'estero costituisce una sanzione penale sostanzia le alla luce dei c.d. criteri Engel enucleati dalla CEDU in materia di "sanzioni sostanzialmente penali", quale "sanzione grave avente natura punitiva" per una condotta "ripugnante" collegata
con una norma penale (reato di maternità surrogata). Ne deducono che, alla luce della qualificazione come sanzione sostanzialmente penale del diniego al riconoscimento di entrambi i padri per il tramite deIla rettificazione o trascrizione richiesta, il diniego è illegittimo in quanto contrasta con le garanzie penali fondamenta li previste da CEDU e Costituzione.
VI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32 Cost. Secondo i ricorrenti, il decreto viola le disposizioni a tutela della dignità e della libertà della donna e quelle che prescrivono un canone di ragionevolezza e proporzione per le norme di legge.
VII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 30, 31 Cost. Secondo i ricorrenti, il decreto impugnato confligge con le indicate disposizioni, atteso che iI ricorso alla gestazione per altri - laddove essa sia disciplinata in maniera rigorosa, tale da non ledere la libera autodeterminazione, la dignità e la salute della gestante, come sarebbe avvenuto nel caso in esame - soddisfa, a loro parere, il desiderio umano e insopprimibile, tutelato anche dalla Costituzione italiana ex artt. 30 e 31, di formare una famiglia.
VIII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 117 Cost. e 8 CEDU.
Secondo i ricorrenti iI decreto impugnato violerebbe il diritto all'identità persona le inteso quale "di ritto ad essere sé stessi", a non veder travisato, offuscato e alterato all'esterno il proprio patrimonio identitaria.
IX) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 117 Cost., 14 CEDU, 1 Protocollo 12 CEDU, 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo i ricorrenti, l'Ufficia le di stato civile non è dotato di alcuno strumento di indagine, al momento della trascrizione, volto a verificare che l'atto di nascita sia stato formato tramite gestazione per altri; ne deducono che una coppia omogenitoriale di sesso maschile risulterebbe svantaggiata al momento della presentazione della domanda di rettificazione dell'atto di nascita rispetto ad una coppia femminile.
X) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, non discriminazione e proporzionalità ex art. 3 Cost.
I ricorrenti deducono tale violazione osservando che l'ordinamento giuridico italiano consente di formare o trascrivere atti di nascita recanti l'indicazione di entrambi i genitori a seguito della commissione di gravissimi reati da cui scaturisce la nascita di un soggetto (come quello di incesto, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne...), e non viceversa di fare lo stesso a seguito del ricorso alla pratica di maternità surrogata.
XI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 Cost., 117 Cost., 8 CEDU.
A parere dei ricorrenti il decreto impugnato violerebbe le disposizioni in esame perché, come sottolineato da c. Cost. 162/14, "il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia” e quindi del rapporto di filiazione.
XII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 I. 40/04.
A parere dei ricorrenti, a favore della trascrizione o rettificazione, secondo la giurisprudenza, milita inoltre il principio di c.d. "responsabilità procreativa", che si ricava dal divieto per il genitore intenzionale, imposto dalla I. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, ex artt. 839 e 940, di annullare gli effetti giuridici del proprio atto procreativo, e quindi disconoscere il proprio figlio.
XIII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 16, 18 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York (ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176).
Secondo ricorrenti il decreto lederebbe il divieto di discriminazione, non rispetterebbe il principio del "best interest of the child" e violerebbe il diritto ad essere cresciuto dal proprio genitore, il divieto alla preservazione della propria identità, il divieto di separare il fanciullo dal genitore e il principio di comune responsabilità dei genitori.
XIV) Violazione e/o faIsa applicazione dell'art. 18 DPR 396/2000.
A parere dei ricorrenti, quando l'Ufficiale di stato civile o il giudice sono chiamati a valutare la conformità o contrarietà all'ordine pubblico ex art. 18 DPR 396/2000 di un atto di stato civile straniero, devono valutare unicamente gli effetti giuridici che l'atto produrrebbe nell'ordinamento italiano (nel caso di specie: devono valuta re se l'attribuzione della genitoria lità a due padri grazie all'atto di nascita straniero produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico).
XV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, Cost., 12, comma 6, I. 40/04, 18 DPR 396/2000, con riferimento all'ordinanza interlocutoria Cass. 1842/2022.
XVI) In subordine, i ricorrenti hanno chiesto di disporre la trascrizione "a tempo" o "risolutivamente condizionata", fino al momento di introduzione di una disciplina idonea da parte del legislatore a tutelare il minore in applicazione delle coordina te ermeneutiche tracciate da Cass. 8097/2015.
3.2.- I motivi, da trattare congiuntamente, vanno respinti alla luce del recente e condiviso arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 38162/2022) che, con ampia e approfondita motivazione, hanno affermato la non tra scrivibilità dell'originario atto di nascita che indichi il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme a I padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci".
Segnata mente, le Sezioni Unite, che si sono pronunciate a seguito della rimessione disposta con l'ordinanza interlocutoria n. 184 2/2022, richiamata dai ricorrenti, hanno affermato che:
- Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo aIla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci";
- Il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della I. n. 184 deI 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.
- In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con queIli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "best interest of the child" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspira zione identitaria connessa aI tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato daI miglior interesse del bambino;
Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della I. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino.
3.3. - La decisione impugnata risulta conforme a questi principi ed è immune dai vizi denunciati.
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore delle parti costituite.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00=, oltre spese prenotate a debito;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.