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16 gennaio 2024
In GU le modifiche per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa
È stato pubblicato in G.U. n. 11/2024 il Decreto 15 dicembre 2023, concernente la modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco e delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed anche del termine di presentazione delle istanze d'iscrizione all'elenco, previsto dal Decreto 9 giugno 2023.
La Redazione
Il Decreto 9 giugno 2023, reca «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività».
In particolar modo, il Decreto 15 dicembre 2024 modifica le seguenti disposizioni
 
  • L'art. 9, c. 1, del Decreto Ministeriale 9 giugno 2023 , del Ministro della Giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause d'incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». Requisiti soggettivi.
  • All'art. 9, c. 1, del D.M. 9 giugno 2023, del Ministro della Giustizia, viene soppressa la lettera a).
  • L'art. 19, c. 3, del D.M. 9 giugno 2023, del Ministro della Giustizia, Cause di incompatibilità.
  • All'art. 19, c. 3, del D.M. 9 giugno 2023, del Ministro della Giustizia le parole: «distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «circondario del tribunale».
  • L' art. 21, c. 1 e 2, del D.M. 9 giugno 2023 , del Ministro della Giustizia, è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Disciplina transitoria). - 7. Al fine dell'effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all'elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all'art. 11, comma 1. Le domande di iscrizione all'elenco ai sensi dell'art. 6 sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell'attestazione di cui all'art. 8, comma 5».
  • Inoltre, le domande di attribuzione della qualificazione di formatore ai sensi dall'art. 10, c. 2, sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro 3 mesi dalla detta di approvazione del modello rettificato di domanda, disciplinato dall'art. 11, c. 1, anche nel caso in cui siano state avanzate disgiuntamente dalle domande d'iscrizione all'elenco. 
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