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29 gennaio 2024
Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del fondo sociale per occupazione e formazione
Tra le varie misure, i suddetti interventi concernono la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva.
La Redazione
Con la Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), vengono prorogate alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

precisazione

La norma in esame stanzia per il 2024 ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Oltre a ciò, con la modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2024, attualmente si prevede che:
 
  • Proroga CIGS per cessazione di attività 
Il Legislatore proroga per 2024 - nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - la possibilità (attualmente prevista sino al 2023) per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi. Come previsto dal Dossier del Senato, la disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dall' articolo 44 del D.L. 109/2018 in materia di condizioni e presupposti per l'accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività. In particolare l'autorizzazione è concessa qualora sussista una delle seguenti ipotesi: 
 
a) risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
b) per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
c)anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
d) subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario.
 
  • CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale 
A valere sul Fondo per l'occupazione e la formazione, il Legislatore incrementa di 50 milioni di euro le risorse già stanziate per il 2024, e attualmente pari a 50 milioni di euro, per la proroga nel medesimo anno del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, che riconosce la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente. L'ulteriore periodo di CIGS in oggetto può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
 
  • CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale
La normativa in commento riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. 
 
  • Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate
A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione viene prorogato, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
 
  • Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA
Viene altresì prorogato per il 2024 l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.
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