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18 gennaio 2024
Legge di bilancio 2024: tassate le plusvalenze sugli immobili oggetto di superbonus
Il Legislatore ha ampliato le fattispecie che possono dare luogo a plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi che danno diritto al Superbonus. Le disposizioni si applicano agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La Redazione
La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus.

precisazione

Preliminarmente, si osserva che in àmbito fiscale la plusvalenza immobiliare rappresenta il guadagno che il proprietario ottiene al momento della vendita di un bene immobile.  In pratica, la cessione di un bene immobile da privato consumatore non è soggetta a tassazione se non è operazione speculativa (effettuata oltre i cinque anni). Premesso ciò, l'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (formulazione precedente alla Legge di Bilancio 2024), prevede che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;  

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Premesso ciò, la nuova Legge Finanziaria modifica gli artt. 67 e 68 del TUIR. In particolare, in base alle nuove disposizioni, costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
 
La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto. Dunque, analizzando le disposizioni in commento, ai fini della determinazione dei costi, si prevede che, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura:
 
a) non si tiene conto delle spese relative agli interventi Superbonus, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di 5 anni all'atto della cessione;
 
b) nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% delle spese relative agli interventi Superbonus se gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all'atto della cessione;
 
c) il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT se, per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni.
Infine, il Legislatore ha previsto che  le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle norme in materia, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della destinazione, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al “ Fondo per la riduzione della previsione fiscale ” istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 130, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022).
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