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1 febbraio 2024
DASPO: legittimo l’obbligo di doppia firma anche quando la squadra è in trasferta

Gli incontri “in trasferta” possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri e il soggetto destinatario della misura potrebbe raggiungere la sede degli incontri disputati "in trasferta" dopo avere ottemperato all'obbligo di presentazione in caserma per la prima firma.

La Redazione

In un giudizio avente ad oggetto la convalida del DASPO per la durata di anni 5, i destinatari della misura applicata ricorrono per cassazione censurando, tra i motivi di doglianza, la violazione dell'art. 6, c. 1 e 2, L. n. 401/1989 e il difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui gli stessi dovevano presentarsi presso la Questura anche in occasione di tutte le partite disputate dalla squadra, sia in casa che in trasferta, e anche di quelle amichevoli.

Per la Cassazione le doglianze non meritano accoglimento. Quanto al DASPO in occasione delle competizioni cd. amichevoli, la Corte ribadisce che «per un verso la indicata qualifica attribuita alle competizioni sportive in questione, non escludendo la partecipazione ad esse di un cospicuo concorso di pubblico, verosimilmente emotivamente coinvolto dalla natura comunque agonistica della competizione in questione, non esclusa dalla qualifica di "partita amichevole", la quale, sta ad indicare il fatto che l'incontro non è inserito in una più ampia ed articolata competizione, ma non che lo stesso non preveda la possibilità che vi sia una compagine vittoriosa e, per converso, una compagine sconfitta, non è tale da non giustificare a priori la possibilità che si determinino problematiche a livello di ordine e sicurezza pubbliche e che, per altro verso, la legittimità della prescrizione e la esigibilità del suo rispetto è assicurata dall'essere essa riferita agli incontri "amichevoli" che siano stati programmati dalla compagine calcistica di cui al provvedimento imposto dal Questore e che abbiano avuto una adeguata pubblicizzazione attraverso i normali strumenti di diffusione delle notizie, di tal che la loro effettuazione possa essere previamente conosciuta o, comunque, conoscibile da chi, essendo destinatario della misura in questione, deve ritenersi obbligato ad attivarsi, informandosi sulle modalità e sulle occasioni di doverosa di ottemperanza ad essa».

Parimenti infondato è il motivo relativo all'obbligo di doppia presentazione presso gli Uffici di polizia secondo la modalità della “doppia firma” per tutte le partite disputate dalla squadra non solo in casa, ma anche in occasione delle partite disputate in trasferta.
Sul tema, si segnalano orientamenti giurisprudenziali contrastanti:

giurisprudenza

  • secondo un primo indirizzo, l'inasprimento del DASPO è «ingiustificato, in particolare laddove, in ragione della distanza fra il luogo ove si svolge la competizione e quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile per l'interessato raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati».
  • di segno opposto, invece, l'indirizzo che sostiene la piena legittimità della reiterazione dell'obbligo di presentazione.

Tenendo conto di ciò, la Cassazione ritiene che nel caso di specie, «laddove non disposta nella forma reiterata, la misura in esame potrebbe essere vanificata nelle sue funzioni di carattere special­ preventivo, potendo, diversamente, il soggetto in discorso raggiungere la sede degli incontri disputati "in trasferta" dopo avere ottemperato all'obbligo di presentazione di fronte agli Ufficio di polizia».
Dagli atti emerge, infatti, che gli spostamenti territoriali per le trasferte non richiedono dei tempi particolarmente lunghi: pertanto, non è ravvisabile l'impossibilità per il soggetto interessato alla prescrizione di raggiungere in tempi ragionevolmente brevi l'eventuale sede ove siano disputati gli incontri "in trasferta".

Con sentenza n. 4222 del 31 gennaio 2024, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

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