Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
16 dicembre 2024
Il DASPO può riguardare anche le partite c.d. amichevoli
Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive può riferirsi anche agli incontri c.d. amichevoli purché anticipatamente programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione.
di La Redazione
Il Questore ha emesso un DASPO nei confronti del tifoso Tizio, vietandogli la partecipazione a tutte le competizioni sportive (per cinque anni) e contestualmente imponendogli la comparizione presso la Questura al venticinquesimo minuto di gioco del primo e del secondo tempo di ogni partita della squadra Alfa (per tre anni). Nello specifico, l'uomo è stato accusato di aver, in occasione di una gara di Serie B, spintonato uno steward durante le fasi di accesso dei tifosi allo stadio, con l'intento di ostacolare le operazioni di controllo. Successivamente il GIP ha convalidato il provvedimento del Questore, riducendo la durata del secondo obbligo a tre anni.
 
Tizio ricorre così in Cassazione, lamentando, tra più motivi, difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali l'obbligo di presentarsi in questura è esteso anche alle partite amichevoli della squadra.
 
Con sentenza n. 45817 del 13 dicembre, la Suprema Corte ricorda innanzitutto che il concetto di “manifestazioni sportive calcistiche" comprende sia gli incontri disputati dalle prime squadre, che quelli giocati dalle formazioni giovanili delle stesse società, poiché anche in quest'ultimo caso, trattandosi comunque di gare agonistiche in grado di suscitare l'interesse di un pubblico più o meno vasto, sussiste l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza.
 
In secondo luogo, va ribadito che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione in Questura, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. amichevoli, che siano programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione così da essere previamente conoscibili dall'interessato. Del resto, il limite a tali imposizioni, costituito dal difetto di anticipata programmazione e pubblicizzazione degli incontri, riguarda una diversa esigenza: quella della previa conoscibilità, per il destinatario, dell'esistenza della situazione fondante il divieto e l'obbligo, le cui violazioni sono penalmente sanzionate. La tutela di tale esigenza, però, non è incompatibile con il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione imposti riguardanti partite amichevoli di cui è preventivamente conoscibile lo svolgimento.
 
Sulla scorta di ciò, la Cassazione ritiene che, nel caso di specie, il GIP ha correttamente convalidato il provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione con riferimento alle competizioni sportive «anche di carattere amichevole»; obbligo che, per le ragioni sopra esposte, deve intendersi esteso agli incontri amichevoli che siano stati programmati e pubblicizzati.
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?