Svolgimento del processo
1.11 Questore della provincia di P., con provvedimento del 03/01/2024, nell'inibire a G. D. per anni cinque la partecipazione a tutte le competizioni sportive (c.d. Daspo), prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente presso la Questura di P., al venticinquesimo minuto di gioco del primo e del secondo tempo, ad ogni partita del P. per la durata di anni tre.
Con ordinanza del 5/02/2024, il Gip presso il Tribunale di P. convalidava il provvedimento emesso dal Questore, riducendo ad anni tre la durata degli obblighi imposti.
2. Avverso questo provvedimento, G. D., tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
3. Nel primo motivo si censura l'omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva e il difetto di motivazione dell'ordinanza.
In particolare, si rappresenta che nella memoria tempestivamente depositata la difesa aveva provveduto: a fornire una versione alternativa dei fatti prospettandone una diversa qualificazione giuridica; a contestare la qualifica di recidivo amministrativo; a richiamare l'attenzione del Gip sulla eccessiva durata della sanzione se raffrontata al fatto compiuto.
A fronte delle indicate argomentazioni, nulla sarebbe stato osservato dal Gip.
4. Nel secondo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura.
5. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, co, 1 e 2 L. 401/1989 e successive modifiche, difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali l'interessato debba presentarsi presso la Pg anche in occasione delle partite amichevoli tenute dalla squadra del P..
6. Nel quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alle ragioni sottese al vincolo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno in occasione delle partite del P. sia in casa che in trasferta.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione priva di qualsivoglia riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi, Rv. 262900 - 01; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 01/02/2021, Lupo, Rv. 281321 - 01).
Tale condivisibile principio, trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, anche in forma concisa.
Ovviamente sono perfettamente applicabili al provvedimento di convalida del Gip i principi elaborati in Questa Corte secondo i quali la motivazione della sentenza non richiede l'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un'indicazione logica ed adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo.
In tal caso le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, dep. 2023, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 (dep. 2019) Currò, Rv. 275500 - 01).
1.2.Tanto chiarito va osservato che, seppur in forma sintetica, le motivazioni dell'ordinanza del Gip, lette in connessione con il provvedimento del Questore, consentono di ritenere sufficientemente motivato il provvedimento e implicitamente valutate e disattese le allegazioni difensive, potendosi risalire agevolmente alle ragioni che hanno determinato la misura dell'obbligo di presentazione in Questura, all'opportunità delle modalità di presentazione, e alle ragioni di necessità dell'adozione della misura stessa, così superando parte delle censure proposte dal sottoposto alla misura e ribadite all'interno della memoria depositata al gip.
Nel provvedimento impugnato il Gip ha evidenziato che in data 2 settembre 2023, G. D. ha partecipato attivamente ad episodi di violenza commessi durante le fasi di accesso dei tifosi parmigiani alla curva nord dello stadio, in occasione dell'incontro di serie B P. - Reggiana; condotta rientrante fra quelle per cui, ai sensi dell'art. 6, comma 1, è consentito disporre il Daspo.
Egli, consapevolmente, spintonava e aggrediva, con l'aiuto di altri tifosi da lui incitati, lo steward, T. C., col palese intento di ostacolare le attività di controllo per consentire ad un tifoso non identificato di accedere allo stadio privo di biglietto, provocando al T. una lesione guaribile in sette giorni.
Relativamente alla censura in ordine alla asseritamente contestata recidiva amministrativa, giova evidenziare che il Gip, nel convalidare il provvedimento del Questore relativamente alla parte riguardante l'imposizione al prevenuto dell'obbligo di presentazione personale presso il competente comando di polizia, ha ritenuto congrua rispetto alla gravità degli episodi contestati la misura impositiva dell'obbligo di tre anni.
Non rileva, dunque, nel caso di specie, la statuizione di cui all'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, in base alla quale «nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e la prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni».
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.
Nel provvedimento impugnato si dà compiutamente conto, con motivazione immune dai vizi lamentati, delle ragioni della necessità del provvedere: si evidenziano le modalità violente dell'azione, l'assenza di controllo manifestata dal prevenuto e le molteplici segnalazioni di polizia a suo carico in materia di armi e ordine pubblico, il ruolo di promotore da lui svolto, la gravità dei fatti e l'idoneità della condotta a porre in pericolo la sicurezza pubblica e a creare turbative per l'ordine pubblico.
Quanto all'ulteriore doglianza in ordine alla omessa motivazione sull'urgenza, si ricorda che tale omissione determina l'invalidità del provvedimento del Questore ed impedisce la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida, si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), circostanza non verificatasi nel caso di specie.3. Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alle partite amichevoli, è manifestamente infondato.
In materia, risulta ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di Polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788-01, nonché Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659-01, chiarissima in motivazione, nonché ancora Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363-01).
In linea con l'orientamento prevalente di cui si è appena detto, si è pure affermato che, in tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, il riferimento contenuto nel provvedimento del Questore alle "manifestazioni sportive calcistiche" deve ritenersi comprensivo sia degli incontri disputati dalle prime squadre, sia di quelli giocati dalle formazioni giovanili delle medesime società sportive, poiché anche in quest'ultimo caso viene in rilievo lo svolgimento di gare agonistiche, in grado di suscitare l'interesse di un pubblico più o meno vasto, e sussiste l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 3, n. 10795 del 06/11/2018, dep. 2019, Galimberti, Rv. 275141-01).
Del resto, il limite individuato dalla giurisprudenza alla estensione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive e all'obbligo di presentazione agli uffici di polizia, costituito dal difetto di anticipata programmazione e pubblicizzazione degli incontri, attiene ad una diversa esigenza: quella della previa conoscibilità, per il destinatario, dell'esistenza della situazione fondante il divieto e l'obbligo, le cui violazioni sono penalmente sanzionate, a norma dell'art. 6 comma 6, legge n. 401 del 1989. La tutela di questa esigenza, però, non è incompatibile con il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione imposti con riferimento a partite amichevoli di cui è preventivamente conoscibile lo svolgimento.
Nella specie, quindi, correttamente l'ordinanza del Gip. ha convalidato il provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione con riferimento alle competizioni sportive «anche di carattere amichevole».
Ovviamente, questo obbligo, per le ragioni esposte, deve intendersi riferito anche agli incontri c.d. "amichevoli", ma sempre che questi siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato.4. L'ultimo motivo di ricorso, in cui si censura l'omessa motivazione in merito alla necessità della doppia firma (prima dell'inizio e subito dopo la fine della manifestazione), è fondato.
Come, infatti, Questa Corte ha rilevato, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati.
Deve, pertanto, concludersi che nel caso di specie, la generalizzata estensione dell'obbligo di presentazione per due volte nel corso dello svolgimento della medesima competizione sportiva, anche nella ipotesi in cui questa si svolga ad una distanza tale da non consentire, con i mezzi ragionevolmente a disposizione dell'interessato, a quest'ultimo il raggiungimento di uno dei luoghi per i quali viga il divieto imposto dal Questore nei tempi disciplinati dal provvedimento stesso (cioè, di regola, quelli in cui la competizione si svolge e quelli immediatamente precedenti e successivi ad essa), risulta priva di un'idonea motivazione.
L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di P., in diversa composizione personale.
5. Per questi motivi l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di P. e sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di P. del 3 gennaio 2024 limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di P. e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di P. del 3 gennaio 2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di P..