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26 febbraio 2025
Non viola il DASPO il tifoso che guarda la partita da una casa vicina allo stadio
Per la condanna ex art. 6, commi 1, 2 e 6 della L. n. 401/1989 serve provare il concreto rischio di "contatti personali" con gli spettatori presenti alla manifestazione sportiva.
di La Redazione
L'odierna vicenda processuale vede due tifosi agire in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di confermare la loro condanna in ordine al reato ex art. 6, commi 1, 2 e 6, L. n. 401/1989 per aver, in violazione del DASPO, assistito ad una partita di calcio dal balcone di un'abitazione privataadiacente al campo sportivo.
 
Secondo gli imputati, il fatto contestato non costituirebbe reato in quanto il divieto questorile inibisce esclusivamente la presenza dei prevenuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di evitare possibili contatti con la tifoseria avversaria.
 
La Cassazione, con sentenza n. 7531 del 25 febbraio, dichiara il motivo di ricorso fondato ed annulla la decisione impugnata perché il fatto non sussiste, ricordando che la mera visione della competizione sportiva da una casa privata adiacente allo stadio non costituisce violazione del DASPO qualora non si accerti anche la sussistenza del concreto pericolo di "contatti personali" con gli spettatori partecipanti alla manifestazione.
 
Venendo alla fattispecie, risulta che il Giudice di merito abbia determinato il pericolo concreto di contatti tra i soggetti "daspati" e gli altri tifosi non soltanto in relazione alle fasi di entrata ed uscita del pubblico dallo stadio, ma anche con riferimento alla intera durata della manifestazione sportiva, data la vicinanza materiale degli imputati rispetto agli spettatori. Tuttavia, dalla ricostruzione fattuale emerge che nessun contatto personale fosse materialmente possibile, dato che gli imputati si sono collocati in una posizione tale da evitare qualunque rischio. Non risulta dunque provato il pericolo concreto di "contatti personali" sopracitato, richiesto ai fini della condanna ex art. 6, commi 1, 2 e 6, L. n. 401/1989.
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