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1 febbraio 2024
Infortuni sul lavoro e responsabilità 231: i criteri dell'interesse e del vantaggio sono alternativi e concorrenti tra loro
Il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, valutabile ex post.
La Redazione
La Corte d'Appello, decidendo in sede di rinvio, confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato una s.p.a. per l'illecito amministrativo ex art 25- septies, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 in relazione al delitto di lesioni colpose commesse in violazione delle norme di tutela e sicurezza sul lavoro.
 
La società ricorre in Cassazione lamentando carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'interesse e del vantaggio ai sensi del D.Lgs. n. 231 cit..
 
Con sentenza n. 4210 del 31 gennaio, la Suprema Corte dichiara infondato il motivo di ricorso.
 
In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, è stato stabilito che:

giurisprudenza

«i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento (..) all'«interesse» o al «vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante (..), mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, (..) entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento»;

giurisprudenza

«i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse o dal vantaggio (..) ricorrono, rispettivamente, 

  • il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento (..) 
  • il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso»;

giurisprudenza

«la responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa In considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica».

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti entrambi i criteri di imputazione, facendo buon governo dei menzionati principi.
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