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26 luglio 2024
Responsabilità 231: la società può patteggiare anche la confisca
Data la specificità del sistema punitivo dettato dal D.Lgs. n. 231/2001, nel caso di definizione del giudizio con l'applicazione della pena, le parti devono ricomprendere nell'accordo non solo la sanzione pecuniaria e quella interdittiva, ma anche la determinazione della confisca.
di La Redazione
Il GUP emetteva nei confronti della società Alfa sentenza di applicazione della pena in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 D.Lgs. n. 231/2001, conseguente al reato ex art. 316-ter c.p. commesso dal legale rappresentate, nonché disponeva la confisca del profitto del reato.
 
L'uomo aveva ottenuto otteneva un finanziamento, accedendo dal Fondo di garanzia per le PMI, finalizzato ad avere liquidità per il pagamento di fornitori e dipendenti, così come previsto dalla normativa emergenziale introdotta dal D.L. n. 23/2020. Tale finanziamento, tuttavia, era stato utilizzato per altri scopi, ovvero acquistare un immobile.
 
Alfa ricorre in Cassazione contro questa decisione, lamentando che il GUP avrebbe disposto la confisca senza motivare sulle ragioni per cui il profitto del reato era individuabile nell'intero ammontare del finanziamento.
 
In risposta alla doglianza, la Suprema Corte afferma che «la specificità del sistema punitivo dettato dal d.lgs. 231 del 2001, nonchè l'espressa qualificazione della confisca quale sanzione principale e la necessità di favorire il ricorso a riti deflattivi, consentono di affermare che, in caso di patteggiamento, l'accordo deve riguardare tutte le sanzioni conseguenti all'illecito, in tal modo evitando che l'ente - dopo aver concordato le sanzioni pecuniarie e interdittive -si veda esposto all'applicazione di una confisca avente connotati particolarmente afflittivi e in relazione alla quale non ha avuto alcuna possibilità concreta di interlocuzione». Infatti, «il patteggiamento, per le finalità dell'istituto e per come strutturato nella previsione di cui all'art. 63 cit., deve essere idoneo a coprire l'intero trattamento sanzionatorio, non essendo consentita un applicazione parziale e limitata solo ad alcune delle sanzioni principali previste per l'ente».
 
Detto altrimenti, nel caso di definizione del giudizio con l'applicazione della pena, le parti devono ricomprendere nell'accordo non solo la sanzione pecuniaria e, se prevista, quella interdittiva, ma anche la determinazione, nell'an e nel quantum, della confisca, trattandosi di sanzione principale, in relazione alla quale non è prevista alcuna espressa esclusione dall'accordo sulla base dell'art. 63 D.Lgs. n. 231 cit.. Una volta raggiunto l'accordo, spetta poi al giudice verificare non solo l'adeguatezza delle sanzioni pecuniarie ed interdittive, ma anche la corrispondenza della confisca concordata al profitto dell'illecito effettivamente conseguito.
 
Sulla base di ciò, la Cassazione accoglie il ricorso con sentenza n. 30604 del 25 luglio.
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