Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il [omissis]. presso la sede Fidaf sita in Piazza de Bosis 15, Roma alle ore [omissis] si è riunito il Tribunale Federale nelle persone di Avv. A. O. G., Presidente; Avv. Z. R.. Componente: Avv. A. Q. L.. Sostituto. È altresì presente il Procuratore Federale Aggiunto Avv. [omissis].
E' infine presente il Segretario del Tribunale Federale, Dott. [omissis].
A questo punto prende la parola il Procuratore Federale Aggiunto che informa il Tribunale Federale delle circostanze che assumono rilevanza in merito alla discussione del procedimento oggi in esame. Nei fatti: le indagini sono state attivate a seguito dell'acquisizione della notizia che segnalava la pubblicazione sul web, di un'immagine a contenuto "offensivo" dove veniva ritratto, tra gli altri, il Sig. D. X..
Per acquisire ulteriori elementi di riscontro a quanto posto in premessa sono stati sentiti, in modalità video-chiamata dal Sostituto Procuratore: N. Q., D. D.; Q. Q., B. X.; K. X.; F. Y.; C. C.; D. X..
In esito all'attività inquisitoria svolta e stato possibile delineare le seguenti evidenze emerse nel corso degli accertamenti eseguiti.
La foto oggetto d'indagine è stata scattata e postata su [omissis] dal Team Manager N. Q. a bordo di un pulmino della società [omissis] che trasportava alcuni giocatori convocati per lo stage delle Nazionali [omissis], che si è tenuto il giorno [omissis] a [omissis]. Nella foto sono stati ripresi, per loro stessa ammissione, i tesserati K. X.. B. X., Q. Q.. F. Y.. e D. X. tutti con il braccio destro proteso in avanti. mentre il tesserato D. D. è stato ripreso mentre esibisce la "placca" di N. Q.. Ispettore della Polizia Penitenziaria, da quest'ultimo a lui prestata.
Sulle ragioni del gesto, il coach N. Q. ha dichiarato: "Nel momento in cui filavo lo scatto, molti di loro, in una maniera che ho poi interpretato conte sicuramente goliardica nel confronti dei loro stessi genitori, hanno alzato il braccio tendendolo in avanti".
Tale dichiarazione è stata smentita dai tesserati K. X., B. X., Q. Q. e F. Y., che hanno invece dichiarato che era stato il N. Q. a chiedere loro di alzare il braccio destro, prima di effettuare la fotografia mentre il tesserato D. X. ha sostenuto: "Stavamo festeggiando il raduno e quindi abbiamo deciso di fare questo gesto di esultanza durante la foto". senza indicare N. Q. come promotore del gesto.
II Procuratore Federale Aggiunto. attesi patteggiamenti con cui ha definito le posizioni degli altri tesserati, conclude chiedendo per il Sig D. X. (unico che non aveva inteso addivenire al patteggiamento) la squalifica di 4 giornate, ritenendo che il comportamento vada sanzionato in quanto disciplinarmente rilevante.
A questo punto il Tribunale si riunisce in camera di consiglio e, per la migliore decisione della presente vicenda, rileva quanto segue sui fatti oggi contestati al D. X..
Si deve premettere che, in date [omissis]. v'è stato patteggiamento tra i tesserati — signori K. X., B. X., Q. Q.. F. Y. e N. Q. (coach/dirigente) — e la Procura Federale che, per i fatti in contestazione. hanno ritualmente concordato, le relative sanzione.
Successivamente a tale patteggiamento. e precisamente in data [omissis], è comunque intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha Innato la materia oggetto del presente procedimento. Il Tribunale federale, a tal proposito, invita l'Ufficio della Procura a tenere in debito conto per il futuro detta pronuncia.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che in ogni caso qualunque tipo di manifestazione politico/ideologia (seppure confermativa di uno stato costituzionalmente democratico) debba rimanere del tutto fuori dall'ambito sportivo, nel quale oggi devono trovare indiscussa applicazione gli Art 3 e 33 della Costituzione.
Il Tribunale Federale, all'unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui in motivazione, pronuncia il seguente dispositivo:
P.Q.M.
In accoglimento parziale delle richieste della Procura Federale commina al Sig. D. X., la sanzione di 2 giornate di squalifica.