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22 febbraio 2024
Jobs Act: la reintegra si applica a tutti i casi di licenziamento nullo anche se non «espressamente» previsti dalla legge

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza in commento, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del Decreto Legislativo n. 23/2015, limitatamente alla parola «espressamente».

di La Redazione

costituzionale dell'art. 2, primo comma, del Decreto Legislativo n. 23/2015, limitatamente alla parola «espressamente».
Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l'ha limitata alle nullità sancite «espressamente».

La questione è stata rimessa dalla Corte di Cassazione, la quale aveva censurato tale limitazione, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione del criterio di delega fissato dall'art. 1, c. 7, lett. c), della Legge n. 183/2014 (cosiddetto Jobs Act), deducendo che l'esclusione delle nullità, diverse da quelle «espresse», non trovasse rispondenza nella legge di delega, la quale riconosceva la tutela reintegratoria nei casi di «licenziamenti nulli» senza distinzione alcuna.

Per la Consulta la censura è fondata. In via preliminare, osserva che il criterio direttivo aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti «economici», e prevedendola, in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare.
A tal proposito, sottolinea che il testuale riferimento ai «licenziamenti nulli», contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva – e non consentiva quindi – la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione soltanto per i licenziamenti disciplinari ingiustificati.Per contro, il Legislatore delegato ha introdotto una distinzione anche nell'ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità.
Inoltre, la previsione della tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità. La disciplina appare dunque incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante.

Ne consegue che, conclude la Corte, «il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l'espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti».

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