Tale disturbo della personalità non rientra infatti tra le patologie qualificabili come handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104, tali da giustificare il mantenimento del genitore in via automatica. La maggiorenne “adulta” può dunque ricorrere ai sussidi di ausilio sociale previsti dall'ordinamento oppure proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti.
Il Tribunale di Livorno rigettava il reclamo proposto dal genitore volto alla modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, ritenendo in particolare giustificata la protrazione del versamento del contributo di mantenimento in favore della figlia, nonostante ella avesse già compiuto 29 anni di età.
A seguito di reclamo, la Corte d'Appello di...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Livorno, con decreto del 4 maggio 2021, rigettava il ricorso presentato da (omissis) nei confronti di (omissis) perché fossero modifica re le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, ritenendo giustificato, in particolare, il persistere del contributo di mantenimento in favore della figlia (omissis) malgrado la giovane avesse già raggiunto l'età di ventinove anni.
2. La Corte d'appello di Firenze, a seguito del reclamo presentato dal (omissis) osservava - fra l'altro e per quanto qui di interesse - che (omissis) aveva raggiunto i trenta anni di età senza conseguire un titolo universitario o l'autonomia lavorativa. Constatava, tuttavia, che la giovane era affetta da disturbo di personalità di tipo borderline, descritto (a pag. 7 del provvedimento impugnato) come "disturbo dell’area affettiva cognitiva comportamentale", le cui caratteristiche essenziali erano "una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé dell'umore ed una marcata impulsività".
Reputava che tale stato patologico incidesse pesantemente sulla vita della ragazza, che non poteva "allo stato ritenersi avere uno sviluppo ordinario e di normalità richiedibile ai suoi coetanei", escludendo, di conseguenza, l'applicabilità al caso di specie della giurisprudenza concernente l'autoresponsabilità del grande maggiorenne.
3. (omissis) ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 14 novembre 2022, prospettando due motivi di doglianza.
Le intimate (omissis) non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 337- septies, commi 1 e 2, cod. civ., perché la Corte d'appello di Firenze ha escluso l'applicazione del principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne - che impone al giudice la valutazione delle circostanze con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario, al fine di scongiurare che l'obbligo genitoriale venga prolungato oltre ragionevoli limiti di tempo e misura - in assenza dei presupposti per il riconoscimento di un handicap grave e senza far cenno alla durata del percorso di studi intrapreso, al rendimento scolastico o alla dedizione profusa dalla figlia nella ricerca di un'occupazione.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio (espletata in un diverso giudizio) senza tener conto anche dei chiarimenti integrativi resi dal perito, che avevano escluso che il disturbo da cui la ragazza era affetta potesse incidere nelle sue ordinarie attività di studio e amicizia; il mancato e completo esame delle risultanze della consulenza prodotta si risolverebbe nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
5. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano entrambi fondati.
5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. 17183/2020).
Pertanto, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro; di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che renda no giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).
Se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento; Cass. 21819/2021) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa.
5.2 Va poi aggiunto che il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfa re l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspira re, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2022).
Questo principio non soffre eccezioni ove il figlio ultramaggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare - come appena detto - la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento.
In una simile fattispecie, per soddisfa re le essenziali esigenze di vita del figlio ultramaggiorenne non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti (i quali rappresentano un minus rispetto all'assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti; cfr. Cass. 23133/2023).
5.3 In applicazione dei principi appena richiamati, la Corte di merito, ove avesse ritenuto, in considerazione dell'età raggiunta dalla giovane, che il mantenimento si fosse protratto oltre i ragionevoli limiti di tempo e di misura, avrebbe dovuto rivedere quanto disposto in precedenza in ordine all'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, a meno che non fosse stato possibile accerta re che la figlia richiedente la contribuzione fosse portatrice di un vero e proprio handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, I. 104/1992, a cui rimandano gli artt. 337-septies, comma 2, cod. civ. e 37-bis disp. att. cod.civ..
Nel caso in cui i giudici distrettuali avessero opinato, invece, che il mantenimento non si fosse protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, il rilievo di una patologia della giovane inidonea a integrare la condizione di grave handicap non sarebbe stato comunque sufficiente, di per sé, per confermarne il mantenimento.
6. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.