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23 settembre 2024
Mantenimento del figlio maggiorenne: la prova delle condizioni che fondano il diritto è a carico del figlio

Non basta infatti fare riferimento all'id quod plerumque accidit, il giudice deve piuttosto verificare se nel caso concreto la presunzione di idoneità al reddito al raggiungimento dei 18 anni sia superata dalla prova del ricorrere di condizioni che integrano il diritto al proseguimento del mantenimento.

di La Redazione

Il Tribunale revocava l'obbligo imposto al padre di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, ritenendo che ella fosse ormai autosufficiente.
A seguito di reclamo, la Corte d'Appello riformava la decisione ritenendo che l'inizio del percorso di studi universitario intrapreso dalla figlia, non immediatamente dopo la conclusione delle scuole superiori, unito allo svolgimento da parte della stessa di lavori saltuari e precari, costituivano elementi non sufficienti a far ritenere fondata la domanda del padre, considerato che ciò non poteva considerarsi indice di un atteggiamento poco responsabile da parte della ragazza verso le sue responsabilità di adulta. Per questa ragione, la Corte disponeva la ripresa della corresponsione del mantenimento in capo al padre, che ora propone ricorso in Cassazione.

Con l'ordinanza n. 24731 del 16 settembre 2024, la Cassazione accoglie il ricorso, ricordando anzitutto come la giurisprudenza di legittimità sia ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto per cui l'onere della prova delle condizioni alla base del diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Proprio in ciò risiede l'errore commesso dalla Corte territoriale, in quanto dall'inesatta ripartizione dell'onere probatorio è poi conseguita una valutazione viziata.
Come ricordano gli Ermellini, la prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento riguarda la circostanza che il figlio abbia curato con ogni possibile impegno la sua preparazione professionale o tecnica o si sia attivato nella ricerca di un impiego, quindi il fatto che il figlio appena maggiorenne prosegua con il suo percorso di studi costituisce già da sola circostanza idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, mentre, al contrario, per il figlio “adulto”, per via del principio di autoresponsabilità, sarà più rigorosa la prova a suo carico delle circostanze che hanno giustificato il mancato reperimento di una collocazione lavorativa autonoma.
L'obbligo del giudice di effettuare una valutazione caso per caso corrisponde alla necessità di tener conto della funzione educativa del mantenimento e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta. Il giudice del merito non può, invece, fare ricorso a considerazioni di carattere generale come le consuetudini esistenti nella nostra società ai fini dell'obbligo di “trovarsi una sistemazione” per giustificare l'interruzione del mantenimento, senza valutare la sussistenza di condizioni ulteriori presenti nel caso concreto.
Segue l'accoglimento del ricorso proposto dal padre.

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