Minori stranieri non accompagnati e minori accolti temporaneamente in Italia: in Gazzetta le competenze del Ministero del Lavoro
È stato pubblicato in G.U. n. 50/2024 il D.P.R. n. 231/2023 recante il «Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Innanzitutto, l'art, 1 ricorda le importanti definizioni che si illustrano di seguito:
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- Deve intendersi per “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato” il minore non avente cittadinanza italiana, né di altri Stati membri UE che si trova per qualsiasi causa in Italia o che è altrimenti sottoposto a giurisdizione italiana, e che sia privo di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o altri adulti legalmente responsabili per lui in base alle leggi italiane vigenti;
- Si intende per “minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato”, invece, il minore privo di cittadinanza italiana o UE di età superiore a 6 anni che sia entrato in Italia grazie a programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, anche qualora il minore o il gruppo siano seguiti da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, guida e accompagnamento.
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Sulla base del nuovo Regolamento, al Ministero del Lavoro spettano i seguenti compiti:
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Censimento e monitoraggio
della presenza di MSNA attraverso l'utilizzo del SIM (Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati) e controllo sulle modalità di soggiorno nel territorio italiano;
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Cooperazione
con le altre Amministrazioni ed enti territoriali in materia di tutela di MSNA;
- Svolge compiti di impulso e collaborazione con le Amministrazioni competenti ai fini dello scambio di informazioni utili a promuovere l'individuazione dei familiari dei minori, anche nei Paesi di origine, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli organismi nazionali e internazionali;
- Esprime parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai MSNA ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età;
- Promuove misure volte all'integrazione dei MSNA.
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Il Regolamento disciplina poi al Capo III il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM, ricordando che sono legittimati all'accesso:
- L'autorità giudiziaria;
- L'autorità di pubblica sicurezza;
- Regioni e Province Autonome;
- Enti locali;
- Prefetture;
- Dipartimento per le politiche della famiglia;
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno.
Con specifico riferimento ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, il Ministero del Lavoro:
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- Concede il nulla osta sulle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie ai fini dell'ingresso dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
- Provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei suddetti programmi.
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Il presente Regolamento abroga il DPCM 9 dicembre 1999, n. 535.
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