Al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza, i MSNA devono essere sentiti. Chi può procedere all'ascolto, con quali modalità e contenuti sono oggetto del regolamento di cui al DPCM n. 98/2024, appena pubblicato in Gazzetta.
In Gazzetta Ufficiale n. 159 è stato pubblicato il
Modalità di svolgimento del colloquio
Ai sensi del primo comma dell'art. 2, detto colloquio deve essere effettuato il prima possibile e comunque entro 30 giorni dall'ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza e l'incontro deve svolgersi in un ambiente idoneo a garantire le migliori condizioni di ascolto.
L'approccio utilizzato in sede di colloquio è partecipativo e dialogico, deve quindi assicurare un ascolto attivo del minore ed una piena comunicazione con chi conduce il colloquio.
Chi conduce il colloquio è l'assistente sociale o lo psicologo dell'età evolutiva, oppure un educatore professionale socio-pedagogico o un pedagogista, e al colloquio devono essere presenti anche il tutore e un mediatore culturale che parli una lingua compresa dal minore.
L'operatore che conduce il colloquio può essere coadiuvato da associazioni o enti con consolidata esperienza sul campo che svolgono già attività di collaborazione con il Ministero dell'Interno o con le prefetture.
Resta fermo l'obbligo di riservatezza per tutti i soggetti partecipanti.
Oggetto del colloquio
Obiettivo del colloquio è conoscere lastoria personale e familiare del minore, acquisendo le notizie utili per tutelarlo e per individuare il percorso di accoglienza più appropriato.
Le fasi del colloquio sono le seguenti:
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Al termine del colloquio, verrà redatta apposita relazione che contiene anche le opinioni del minore sul progetto di accoglienza illustratogli.
Qualora emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità, verranno attivate le misure necessarie.