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La società aveva contestato alla donna, assente per malattia più di un mese sulla scorta di una serie di certificati medici:
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Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 2761/2018 del 2 luglio 2018, la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'appellata X , ha accolto l'appello proposto da PS a\i:verso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10277/2015 del 25 novembre 2015 e, per l'effetto, ha dichiarato l'illegittimità delle trattenute e delle sanzioni applicate all'appellante da parte di X.
2. L'appellante era risultata assente per malattia dal 7 agosto 2014 al 16 settembre 2014 sulla scorta di una serie di certificati medici.
L'appellata X aveva contestato alla dipendente di non essere risultata reperibile alJa 'Visita medica di controllo e di avere successivamente trasmesso certificazione medica telematica relativa al periodo di malattia contenente un'alterazione, consistente nell'aver barrato manualmente la casella della certificazione relativa alla sussistenza di patologia grave che richiede terapia salvavita.
3. La Corte d'appello ha preliminarmente rammentato che oggetto del giudizio erano: 1) le due trattenute economiche, rispettivamente, sullo stipendio del mese di settembre 2014 in relazione all'assenza dal lavoro per malattia nel mese di agosto 2014 e sullo stipendio del mese di ottobre 2014 in relazione all'assenza dal lavoro per malattia nel mese di settembre 2014; 2) la trattenuta economica sullo stipendio del mese di ottobre 2014 dovuta alla mancata presentazione dell'appellante alla visita dei giorni 8 e 9 settembre 2014; 3) la sanzione del rimprovero verbale per l'alterazione della certificazione medica prodotta.
Così ricostruito l'oggetto del giudizio, la Corte territoriale ha ritenuto che:
fosse giustificata l'assenza dell'appellante alla visita medica di controllo del medico INPS in data 8 settembre 2014 così come la mancata presentazione alla visita ambulatoriale del giorno dopo, alla luce della certificazione rilasciata dal medico curante che attestava sia che il giorno 8 settembre PS
si trovava presso lo stesso medico per sottoporsi a terapia salvavita sia che il giorno successivo la stessa lavoratrice si trovava in condizioni di salute incompatibili con la presentazione presso lo studio medico; conseguentemente fossero illegittime anche le trattenute sulla retribuzione;
parimenti non sussistessero i presupposti per la sanzione del rimprovero, in quanto: il medico curante aveva dichiarato in sede testimoniale di aver omesso per dimenticanza di barrare la casella relativa alla sussistenza di patologia grave con terapia salvavita nella certificazione inizialmente trasmessa in via telematica; non vi era prova del fatto che l'appellante avesse direttamente alterato la certificazione medica; la contestazione non riguardava il diverso profilo dell'utilizzazione della certificazione.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre X
Resiste con controricorso PS
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è affidato a sette motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e per violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe statuito anche in ordine al profilo delle tra tenute per malattia, sebbene detti profili non fossero oggetto di impugnazione sebbene il giudice di prime cure, con statuizione che doveva ritenersi ormai coperta di giudicato per effetto della mancata impugnazione, avesse affermato la legittimità delle trattenute stesse.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 71, D.L. 112/2008.
Il ricorso censura la decisione della Corte capitolina, in quanto la stessa avrebbe erroneamente ricostruito le due trattenute sullo stipendio come ipotesi di sanzione, laddove le stesse discendevano semplicemente dalle assenze per malattia e dalla conseguente applicazione dell'art. 71, D.L. 112/2008.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.o,, la violazidne e falsa applicazione degli artt. 55-septies, D. Lgs. n. 165/2001 e 2, D.M. n. 206/2009 per avere la Corte territoriale ritenuto legittima l'assenza non preventivamente comunicata dalla GO!iltroricorriente alla visita di controllo, sebbene la certificazione trasr:nessa telematicamente non specificasse che l'assenza era dovuta a rmalattia connessa alla patologia richiedente terapia salvavita.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la propria motivazione su un'informazione probatoria diversa da quella che emergeva dagli atti di causa, avendo ritenuto che la certificazione medica attestasse che l'assenza era connessa a patologia richiedente terapia salvavita, laddove i certificati medici non recavano tale indicazione.
1. 5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo "per non avere il giudice considerato che i certificati medici originariamente prodotti non contenevano alcun riferimento alla patologia necessitante terapia salvavita".
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. "per avere il giudice de/l'appello fondato la propria decisione su prove mai offerte", avendo in particolare ritenuto che nella propria deposizione il funzionario INPS sentito come teste avesse affermato che la ricorrente poteva avere contezza del fatto che PS aveva prodotto la documentazione sanitaria alla stessa INPS, laddove tale dato non emergeva dalla deposizione testimoniale.
1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo "per avere la Corte territoriale ritenuto c(}e alla S fosse stato contestata [sic] unicamente l'alterazione e non anche la produzione dei certificati" oggetto dell'aggiunta manoscritta con l'indicazione di assenza per patologìa richiedente terapia salvavita.
2. Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione sollevata dalla GO!iltroricorriente, la quale contesta l'assenza di conferimento di procura da parte della ricorrente all'Avvocatura Generale dello Stato, deéllucendo che quest'ultima non avrebbe quindi il potere di rappresentanza ed assistenza in giudizio di X.
L'eccezione è infondata, essendo sufficiente rammentare che, ex art. 1, r.d. n. 1611/1933, "la rappresentanza/ il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello stato/ anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano a/l'Avvocatura dello Stato" (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4648 del 25/02/2013 per un'ipotesi concernente proprio la rappresentanza in giudizio dell' X
3. Il primo motivo è inammissibile.
La ricorrente, infatti, imputa alla decisione della Corte territoriale di essersi pronunciata su un profilo - la legittimità o meno delle due trattenute economiche sugli stipendi dei mesi di settembre ed ottobre 2014 - che non aveva costituito oggetto di gravame, e deduce, conseguentemente, anche la violazione del giudicato che sarebbe sceso sulla pronuncia assunta dal giudice di prime cure sul punto.
Il motivo, tuttavia, risulta non rispettoso del canone di specificità e completezza di cui all'art. 366, n. 6)( c.p.c., in quanto, se, da un lato, riproduce in modo adeguato il contenuto della decisione di primo grado (pagg. 11-13 del ricorso), dall'altro lato, omette di riprodurre i necessari passaggi salienti dell'atto di appello dell'odierna controricorrerJte - dai quali si sarebbe dovuto evincere l'assenza di specifica impugnazione sul punto - limitandosi ad asserire pressoché apoditticamente c e l'atto di appello non investiva il profilo in questione.
Tale radicale carenza preclude l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto detto esercizio pr suppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto ri uardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri e/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostan,za (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021),
4. Il secondo motivo è, anch'esso, inammissibile.
Lo stesso non si confronta con l'effettiva ratio della decisione impugnata, la quale - con motivazione forse sincopata ma sufficientemente chiara - ha ritenuto che anche le assenze che erano alla base delle ritenute erano giustificate da esigenza dell'odierna controricorrente di sottoporsi a terapie salvavita.
Va del resto rammentato ohe lo stesso art. 71, D.L. n. 112/2008, invocato dalla ricorrente, viene a far salvo il "il trattamento più favorevole eventuajmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settolie (...) per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".
Era, quindi, onere della odierna ricorrente - la quale, peraltro, anche mella presente sede non contesta che la dipendente sia affetta da una grave patologia che richiede terapia salvavita - confrontarsi con la effettiva ratio della decisione, tendendo peraltro anche conto delle previsio i specifiche in materia del CCNL EPR per il quadriennio no mativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998 - 1999 del 21 febbraio 2002, posto dalla stessa parte ricorrente a fondamento delle sanzioni irrogate.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Anche in questo caso, infatti, il motivo non coglie la ratio della decisione della Corte d'appello, la quale non ha affermato la possibilità per il dipendente di non rispettare le fasce di reperibilità anche al di fuori dei casi previsti dal D.M. n. 2016/2009, ma, semmai, ha fatto applicazione proprio dell'art. 2 del medesimo D.M., ritenendo, sulla base del certificato medico integrato a posteriori, che l'assenza fosse f dovuta alla patologia richiedente terapia salvavita.
La ratio effettiva della decisione, quindi, è costituita dal fatto che Corte d'appello ha ritenuto ammissibile l'integrazio e a posteriori del certificato rilasciato dal medico curante contrassegnando manualmente la casella relativa alla sussistenza di patologia richiedente terapia salvavita - avendo la Corte concluso, sulla scorta delle prove assunte in giudizio (ed è tema oggetto dei successivi motivi di ricorso), sia che tale integrazione era stata operata dallo stesso medico curante per ovviare ad una mera svista sia, conseguentemente, che era ravvisabile proprio l'ipotesi di cui all'art. 2, D.M. n. 2016/2009. Va, a questo punto, osservato che l'odierna parte ricorrente non viene ad affrontare la ratio della decisione e quindi non viene a sollevare nel proprio ri orso il profilo della legittimità o meno di tale integrazione a posteriori, limitandosi costantemente ad affermare in via assertiva ma apodittica che la certificazione, una volta trasmessa,
non era più modificabile.
5. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso devono essere esaminati congiuAtamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
La Corte territoriale, infatti, non ha né giudicato sulla scorta di prove non offerte né omesso di esaminare la circostanza della integrazione a posteriori della certificazione medica, ma - come visto in precedenza - ha ritenuto che detta integrazione successiva - che la Corte medesima menziona espressamente e ripetutamente - non fosse di per sé idonea a privare la certificazione della sua idoneità a comprovare che le assenze e la mancata reperibilità della controricorrente erano connesse alla patologia che richiede terapia salvavita.
6. Il sesto motivo è, parimenti, infondato.
Il motivo viene, in realtà, a sindacare in modo inammissibile la valutazione del contenuto della deposizione testimoniale da parte del giudice di merito e quindi la valutazione delle prove.
È la stessa ricorrente a ricordare (pag. 33 del ricorso) clile anche il giudice di prime cure aveva ritenuto che nella deposizione era stata ipotizzata la visibilità da parte del datore di lavoro delle schermate del sistema interno INPS ma aveva disatteso la deposizione solo perché non suffragata da elementi ooncreti.
Proprio tale richiamo, tuttavia, vale ad evidenziare che il contenuto della deposizione è stato univocamente inteso anche dalla Corte territoriale, che tuttavia ha ritel\luto di operare una valutazione di detto contenuto diversa da quella élata dal giudice di prime cure, dal che risulta in modo netto che la ricorrente viene a dolersi, non della valorizzazione di una prm,a inesistente, ma della mera valutazione della prova.
Va, allora, ribadito il principio, enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'atter,idibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le ris ltanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
7. Inammissibile è il settimo ed ultimo motivo di ricorso.
Anche tale motivo, infatti, non rispetta i parametri di specificità e completezza di cui all'art. 366 c.p.c., dal momento che omette di riprodurre quello che è il fulcro della doglianza, e cioè la contestazione disciplinare.
Né tale carenza può essere colmata dalla citazione delle difese svolte dalla stessa controricorrente in primo grado (pag. 35 del ricorso), atteso il carattere parziale e sostanzialmente equivoco di tale richiamo.
8. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore, il quale si è dichiarato antistatario.
9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettango all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in co creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. DN il quale si è dichiarato antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-
quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri da i identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.