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5 marzo 2024
Malattia: nessuna sanzione per la lavoratrice irreperibile se il certificato medico viene integrato a posteriori con la patologia
Nel caso di specie, il Giudice di merito ha ritenuto che l'irreperibilità durante le fasce orarie di controllo della dipendente in malattia era dovuta, così come risultante dal certificato medico integrato a posteriori, ad una patologia richiedente terapia salvavita.
di La Redazione
La Corte d'Appello accoglieva il gravame presentato da una lavoratrice e dichiarava l'illegittimità delle trattenute e delle sanzioni a lei applicate da parte del datore di lavoro.

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La società aveva contestato alla donna, assente per malattia più di un mese sulla scorta di una serie di certificati medici:
  • di essere risultata irreperibile alla visita medica di controllo;
  • di avere successivamente trasmesso certificazione medica telematica relativa al periodo di malattia contenente un'alterazione, consistente nell'aver barrato manualmente la casella relativa alla sussistenza di patologia grave che richiedeva una terapia salvavita.
Il datore presenta ricorso in Cassazione lamentando, tra più motivi, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto legittima l'assenza non preventivamente comunicata dalla lavoratrice alla visita di controllo, sebbene la certificazione da lei trasmessa non specificasse che l'assenza era dovuta a malattia connessa alla patologia richiedente terapia salvavita.
 
Con ordinanza n. 5680 del 4 marzo, la sezione Lavoro dichiara la censura inammissibile.
 
Nel caso di specie, il Giudice di merito non ha affermato la possibilità per il dipendente di non rispettare le fasce di reperibilità anche al di fuori dei casi previsti dal D.M. n. 2016/2009, ma, semmai, ha fatto applicazione proprio dell'art. 2 del medesimo Decreto, ritenendo, sulla base del certificato medico integrato a posteriori, che l'assenza fosse dovuta alla patologia richiedente terapie.
 
È stata quindi ritenuta ammissibile l'integrazione a posteriori del certificato rilasciato dal medico curante contrassegnando manualmente la casella relativa alla sussistenza di patologia richiedente terapia salvavita, avendo la Corte concluso, sia che tale integrazione era stata operata dallo stesso medico curante per ovviare ad una mera svista, sia che era conseguentemente ravvisabile proprio l'ipotesi ex art. 2 cit..
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