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5 marzo 2024
Esonero donne vittime di violenza: ecco le prime indicazioni dell’INPS

Lo sgravio è previsto dalla Legge di bilancio 2024 ed è riservato ai datori di lavoro privati che assumano, nel triennio compreso tra il 2024 e il 2026, donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà.

di La Redazione

Con la circolare n. 41 del 5 marzo 2024, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative sull'esonero previsto dalla nuova Legge di bilancio per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza che beneficiano del Reddito di libertà.
La Legge di bilancio 2024 ha infatti stabilito che 

legislazione

in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiare del Reddito di libertà è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, in misura pari al 100% e nel limite massimo di 8mila euro annui riparametrato su base mensile.

Obiettivo della misura è quello di favorire il percorso di uscita dalla violenza mediante l'inserimento nel mondo del lavoro.

Destinatarie della misura

Destinatarie della misura sono le donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Requisiti specifici richiesti sono:

precisazione

  • Essere disoccupata;
  • Percepire il Reddito di libertà.

attenzione

In sede di prima applicazione, l'esonero può essere riconosciuto anche con riferimento alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023 e che quindi alla data di assunzione non soddisfino tale requisito.

Rapporti di lavoro esonerabili e durata

L'esonero spetta:

precisazione

  • Per le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • Per le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
  • Per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, per la durata di 18 mesi a partire dalla data di assunzione.

Ciò vale anche in caso di assunzione part-time, per i rapporti di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e con riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato fino a un massimo di 12 mesi dalla data di assunzione.

Misura dell’esonero

Come detto sopra, l'esonero spetta in misura pari al 100% nel limite massimo di importo pari a 8mila euro l'anno riparametrati e applicato su base mensile.
Di conseguenza, la soglia massima di esonero su base mensile ammonta a 666,66 euro.
Non sono soggetti a sgravio:

precisazione

  • Premi e contributi INAIL;
  • Contributo erogato al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.;
  • Il contributo ai Fondi di cui agli artt. 26,27,29 D. Lgs. n. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • Il contributo di cui all'art. 25, comma 4, L. n. 845/1978 in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato o destinabile al finanziamento di Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • Le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite per apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.

L'agevolazione spetta nei limiti di spesa previsti, che sono:

  • 1,5milioni per il 2024;
  • 4milioni per il 2025;
  • 3,8milioni per il 2026;
  • 2,5milioni per il 2027;
  • 0,7milioni per il 2028.

Casi di esclusione

L'esonero in commento non spetta:

precisazione

  • Quando l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
  • Quando l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto la volontà di essere riassunto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto;
  • Quando siano in atto presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sospensioni del lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • Quando l'incentivo non spetta con riguardo alle lavoratrici licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

L'esonero è cumulabile con altre misure agevolative quando ciò non sia espressamente escluso e solo quando sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile, sempre nei limiti della contribuzione dovuta.

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