Dopo la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, l'INPS interviene nuovamente sull'applicazione della nuova disciplina del trattamento di pensione anticipata flessibile, coordinando la disciplina sull'incentivo al posticipo del pensionamento contenuta nella Legge di bilancio 2023 con le modifiche della disciplina della pensione anticipata flessibile di cui alla Legge di bilancio 2024. Dette modifiche prevedono infatti l'estensione del diritto alla pensione anticipata flessibile una volta raggiunto, nel 2024, il requisito anagrafico, corrispondente al compimento di almeno 62 anni, e quello contributivo, cioè avere alle spalle un'anzianità contributiva pari almeno a 41 anni.
Con il messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024, l'INPS ha precisato che, quale conseguenza delle modifiche, i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della stessa che maturino i suddetti requisiti nel 2024 e scelgano di proseguire l'attività lavorativa, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a forme sostitutive ed esclusive della stessa.
Tale esonero non può però avere decorrenza antecedente al:
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2 agosto 2024 per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato quando il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
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1° settembre 2024 per gli stessi soggetti se il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;
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2 ottobre 2024 per i dipendenti delle PP.AA. laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
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1° novembre 2024 per gli stessi soggetti di cui sopra ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.
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