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20 marzo 2024
PNRR: reclutamento dei magistrati tributari
Il Legislatore introduce la disciplina della procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024.
di La Redazione
Con il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR) pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024, il Legislatore ha introdotto le disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari. In particolare, l'art. 24 del citato decreto disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Con il decreto PNRR si definiscono i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati.

precisazione

Il reclutamento dei magistrati tributari avviene mediante concorso pubblico, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 545 del 92. La proposta normativa in esame mira, dunque, a contemperare, da un lato, l'esigenza di accelerare i tempi di reclutamento dei magistrati tributari, e, dall'altro, quella di assicurare la professionalità degli stessi, coerentemente con l'obiettivo perseguito con la Legge n. 130 del 2022 di professionalizzazione del giudice di merito, approvata in attuazione delle indicazioni contenute nel PNRR.

Il comma 1 dell'articolo 24 in esame introduce i nuovi commi 10-bis e 10-ter all'articolo 1 della citata Legge n. 130 del 2022.
Procedura semplificata  Prevista una procedura concorsuale semplificata per l'anno 2024, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022. Tale procedura, per la quale non si applica la riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 130 del 2022, è articolata in una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale.
Prova preliminare Si prevede che tale prova possa avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, sia realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consista nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. Si prevede, altresì, che la valutazione della prova preselettiva sia effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso.
Punteggio La disposizione prescrive che la commissione esaminatrice provveda alla validazione dei quesiti, i quali saranno pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva, fissate entrambi nel bando di concorso. È, altresì, previsto che il punteggio della prova preselettiva non concorra alla determinazione del punteggio complessivo e che alla prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, compresi coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso.
Categorie esonerate La norma in commento individua alcune categorie di esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico;
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento.
Prova scritta Le prove scritte consistano nello svolgimento di due elaborati tra i tre (art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 545 del 1992)   
indicati individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova, e che alla prova orale siano ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. È, altresì, previsto che non si proceda alla correzione del secondo elaborato se la valutazione dell'elaborato della
prima prova scritta svolta non superi i diciotto trentesimi.
Prova orale Si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 545 del 1992.
Non idoneità Si prescrive, inoltre, che il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini del computo della dichiarazione di non idoneità al concorso.
Computo massimo Il computo massimo di dichiarazione di non idoneità al concorso per magistrati tributi è tre.
Commissione d'esame La commissione di concorso deve essere nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Per consentire il celere reclutamento dei magistrati, il Legislatore individua un termine di 30 giorni entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze deve bandire il concorso con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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