Per la Cassazione, l'obbligo del genitore resta in vigore fino alla data di accertamento dell'indipendenza economica. Pertanto, è tenuto a corrispondergli il pregresso.
In un giudizio avente ad oggetto la pronuncia di separazione dei coniugi, il Tribunale poneva a carico del marito un contributo mensile per il mantenimento della moglie e revocava l'obbligo a carico di quest'ultima di versare una somma alla figlia disponendo che solo il padre doveva provvedere per intero al mantenimento della...
Svolgimento del processo
All'udienza presidenziale dell'l/4/2016 il Presidente di Sezione, sentiti i coniugi OC e DF, tentata la conciliazione, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti reputati opportuni nell'interesse della minore e dei coniugi, stabilendo, fra l'altro, l'obbligo per il F di versare alla m0glie la somma di € 1.200,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, e l'obbligo per la. c di versare al F la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento della figlia, medio tempore tornata a vivere, con il padre, presso la casa familiare.
Con sentenza definitiva n. 1937/2019 il Tribunale di Verona, pronunciata la separazione dei coniugi OC e F , con separata pronuncia, ha rigettato le reciproche domande di addebito (rispettivamente proposte dalle parti); ha posto a carico del marito un contributo mensile per il mantenimento della moglie di euro 300,00; ha revocato l'obbligo di contribuzione di co di € 200,00 mensili a favore della figlia DF t con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, ponendo ogni onere di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario a carico del padre FD disponendo che Egli provvedesse per intero al mantenimento della figlia D , nata in data X 1998, oggi ventiseienne. Con successiva sentenza n. 1552/2020, pubblicata il 19.6.2020, la Corte d'Appello di Venezia, sul presupposto della non completa autosufficienza della figlia, pur maggiorenne, e della rilevante sperequazione della condizione patrimoniale e reddituale dei genitori, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale, rigettando tutti gli appelli proposti dalle parti.
La Corte di Cassazione, adita da DF , con ordinanza in data 3.2.2022, nr. 3427/2022, ha accolto il motivo di gravame avente ad oggetto la contribuzione a carico del solo padre in favore della figlia e ha, pertanto, cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, rimettendo gli atti alla corte territoriale in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia sul punto specifico della contribuzione in favore della figlia.
In particolare, il giudice di legittimità ha enunciato il principio secondo il quale, in assenza di impugnazione sulla ritenuta non autosufficienza- economica della figlia, l'obbligo del mantenimento gravava su entrambi i genitori, con la precisazione che la quantificazione richiede la "valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Alla riassunzione del giudizio ha provveduto DF . il quale ha chiesto l'imposizione di un contributo materno al mantenimento della figlia con lui convivente, di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo accertamento della non autosufficienza economica della stessa, mentre la madre oc ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e l'accertamento dell'autonomia economica della figlia.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con la sentenza nr. 786/2022, così ha statuito: accertata l'autosufficienza economica di DF dichiara Datapubblicazione02/04/2024
cessato l'obbligo dei genitori al suo mantenimento. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Avverso tale sentenza, ricorre DF con un solo motivo, precisando che"// presente ricorso ha la funzione di garantire il diritto alimentare della figlia "non ancora autosufficiente" dal punto di vista economico seppur divenuta medio tempore maggiorenne. Il ricorrente chiede che venga posto a carico di_ co
_il pagamento della somma di € 200,00 a favore della figlia D con effetto retroattivo alla data del 13.6.2019 e sino alla data della sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi medio tempere maturati, e al 50% delle spese straordinarie sostenute e da sostenersi in futuro".
CO si è difesa con controricorso.
Motivi della decisione
Secondo il ricorrente, nel giudizio di rinvio l'unica questione controversa da affrontare era il contributo al mantenimento della figlia da parte della madre, rispetto al quale questa Corte aveva affermato il principio secondo il quale l'obbligo di contribuzione grava su entrambi i genitori anche nel caso, che ricorre nella fattispecie, in cui la prole abbia raggiunto la maggiore età.
Infatti, l'ordinanza nr. 3427 del 2022 di questa Suprema Corte, afferma testualmente: "li terzo motivo è fondato perché l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica (Cass. n. 4811/2018; Cass. n. 19299/2020) - come accertato dalla Corte di appello nel presente caso con statuizione non impugnata anche se la quantificazione richiede lèatapubblicazione02/04/2024 valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n. 9698/2001; Cass. n. 32529/2018).".
Secondo il ricorrente, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Venezia, pronunciata in sede di rinvio, sarebbe affetta da nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata determinazione dell'assegno di mantenimento che la madre deve versare alla figlia.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Va premesso sul punto oggetto di discussione che questa Suprema Corte ha stabilito e richiamato il seguente principio di diritto: "l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggior-enne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica (Cass. n.4811/2018; Cass. n.19299/2020) - come accertato dalla Corte di Appello nel presente caso con statuizione non impugnata - anche se la quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione de1/e esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n. 9698/2001; Cass. n.32529/,2018J". Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio, anziché pronunciarsi al riguardo si è limitato a evitare di dare una risposta di giustizia sostenendo che medio tempore la figlia avrebbe raggiunto l'autosufficienza economica.
Tale accertamento di autosufficienza economica della figlia maggiorenne, sostenuto da adeguata motivazione e da iter argomentativo logico coerente, con conseguente venir meno dell'obbligo dei genitori al suo mantenimento, avrebbe effetto solo dalla data di pronuncia della sentenza pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di Appello di Venezia (in data 15/9/2022). Tale sentenza n.2O74/2O22, pubblicata il 29.9.2022, ha infatti disposto: «sul punto prende atto, in quanto mai contestato, che la ragazza fermo restando che la stessa ha definitivamente terminato gli studi superiori e non ha mai intrapreso studi universitari, risulta fondatrice di una società semplice, assieme al padre, che è stata costituita nel febbraio del 2021 sotto la denominazione "Società Agricola di FD e DF
s.s.", avente quale oggetto sociale l'attività di coltivazione dei fondi dei soci; dalla fine dell'anno 2021, ella è altresì proprietaria di un terreno agricolo dj mq. 17.809,00». Prosegue la sentenza che: «ancora, la madre ha documentato di avere ricevuto una cartella esattoria/e, avendo l'agenzia delle entrate riscontrato rindebita detrazione per figli a carico, operata, per l'anno di imposta 2018, laddove la figlia aveva superato la soglia reddituale massima di euro 2.840,51; se. da un lato tale ultimo documento (doc. 4) non dimostra il raggiungimento della completa autosufficienza della figlia, non essendo dato conoscere in quale mis1:1ra il reddito abbia superato la soglia per le detrazioni fiscali, non può sottacersi come, allo stato attuale, abbia iniziato l'attività di impresa con il padre, proprio nel settore agricolo nel quale il genitore e tutta la famiglia paterna hanno sempre operato. La stessa ora si assume il rischi<iJ di impresa ed ha anche acquistato un fondo di considerevoli dimensioni, ragione per la quale deve ritenersi che la medesima, ora ventiquattrenne, abbia operato una scelta professionale tendenzialmente stabile, che impone anche assunzione di oneri e conseguenti responsabilità nel medio- lungo periodo, e che dunque abbia conseguito una sua completa maturazione professionale, rispetto alla quale una contribuzione dei genitori al suo mantenimento ora non si giustifica più>>.
In altri termini, la Corte di Appello di Venezia ha ritenuto (pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori.
Ma tale accertamento di merito, insindacabile in questa sede, non riguarda il periodo antecedente alla pronuncia e correttamente l'odierno ricorrente afferma che il giudice del rinvio ha comunque omesso di pronunciarsi sul quesito posto dalla Suprema Corte, nel senso che, anche qualora la figlia avesse raggiunto l'autosufficienza economica - come pure accertato in sede di rinvio-, la Corte avrebbe dovuto precisare a far data da quando tale accertamento si è positivamente concluso, facendo cessare da tale data la debenza dell'emolumento (per vero modesto) e quantificarlo anche nel suo ammontare complessivo, fino alla data della sua revoca in ragione della conseguita autosufficienza economica.
Infatti, nella specie, la Corte territoriale, pur avendo fissato al 15/9/2022 (data della pronuncia resa) il momento in cui ha statuito circa la cessazione dell'obbligo materno di contribuzione al mantenimento della figlia, nulla ha affermato circa quanto dovuto fino a quella data da parte della obbligata (che ha contestato di esservi tenuta: di qui l'interesse del ricorrente alla definizione di tale punto controverse, pur rientrante nella definizione della materia litigiosa demandatale).
Il ricorso è' pertanto fondato in parte qua onde esso deve essere accolto nei limiti sopra precisati. La sentenza deve essere cassata sul punto ma, non occorrendo altri accertamenti di merito, essa può essere decisa nel merito senza che sia necessario un nuovo giudizio. Deve infatti affermarsi che la resistente odierna sia tenuta (non avendo valore la data della precedente revoca dell'assegno di contribuzione materna), fino alla data della sentenza resa dalla Corte territoriale, alla corresponsione del contributo di mantenimento della figlia, fino a quella data non ritenuta autosufficiente sul piano economico.
Le spese dell'intero giudizio di merito e di legittimità devono essere compensate, in ragione della lunga e tormentata vicenda, con esiti alterni.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del mezzo accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara CO tenuta al pagamento in favore di DF - nella qualità di genitore collocatario della figlia - dell'assegno di euro 200,00 mensili per la figlia.0 oltre agli accessori del credito come stabiliti in sede di merito, dalla data del 13/6/2019 (di revoca del mantenimento) alla data del 15/9/2022 (data di accertamento della raggiunta autonomia economica di O t.
Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.