Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto da M. Italia s.r.l. in relazione alla sentenza con la quale il giudice di primo grado, in sede di giudizio di opposizione dell'Inps avverso il pignoramento notificato da detta società, aveva ridotto l'importo della somma oggetto di pignoramento e condannato la società a restituire all'Istituto la somma eccedente già assegnata dal Giudice dell'esecuzione.
2. Osservava la Corte territoriale che, dalla documentazione in atti, risultava che la M. Italia s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 14 settembre 2009 e che tale evento, pur verificatosi durante il giudizio di primo grado, non era stato dichiarato in quel procedimento, talché, anche se la sentenza era stata pronunciata nei confronti della società, ciò impediva che la medesima società potesse agire o essere convenuta in giudizio, discendendo dalla cancellazione il trasferimento della legittimazione processuale in capo ai soci.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D. G., socio unico ed ex liquidatore di M. Italia s.r.l., sulla base di unico motivo. L’'Inps ha resistito con controricorso.
4. All’udienza camerale, in prossimità della quale il ricorrente depositava memoria, fissata dinanzi alla sesta sezione, il Collegio ha disposto la rimessione della causa alla quarta sezione per la decisione in pubblica udienza, ravvisando una valenza nomofilattica della questione in ragione di un contrasto sul punto.
Motivi della decisione
5. Con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 83 cod.proc.civ. nonché dell’art. 1722 nr. 4 cod.civ. e dei principi generali in tema di conferimento, validità e ultrattività della procura alle liti.
6. Assume che la Corte d'appello si sarebbe discostata dal principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. nr. 15295 del 2014), secondo cui, essendo i difensori della società muniti di mandato anche per l'appello, si era di fronte ad una ipotesi di ultrattività della procura ad litem.
7. Il Collegio della sesta sezione ha osservato che la citata decisione delle Sezioni Unite (cui sono seguite molte altre pronunce conformi, tra cui, Cass. nr. 20964 del 2018 e Cass. nr. 9213 del 2020), superando precedenti indirizzi di segno diverso, aveva affermato che la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comportava, tra l'altro, in forza della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, fosse legittimato a proporre gravame in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, andava considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace (specificamente, in applicazione del suddetto principio, Cass. nr. 30341 del 2018 ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese).
8. Tuttavia -a fondamento della decisione di rimessione alla udienza pubblica- ha, al contempo, evidenziato come la sezione quarta di questa Corte si fosse espressa in termini dissonanti rispetto all’indicato principio (si veda il principio che segue, affermato da Cass. nr. 24853 del 2018: «La cancellazione volontaria da registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l’estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire -o essere indirizzato- dai soci -o nei confronti dei soci- succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità»).
9. Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte controricorrente. La legittimazione del ricorrente è, infatti, validamente comprovata dalla visura camerale prodotta in atti.
10. Nel merito, osserva questa Corte che il primo orientamento - già delineato da Cass., sez. un., nr. 15295 del 2014 – ha trovato conferma nei più recenti arresti di legittimità, anche della sezione Lavoro (v. Cass. nr. 21860 del 2023 con richiamo a Cass. nr. 11193 del 2022 alla cui diffusa motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ.).
11. Allo stesso va, dunque, data continuità in questa sede.
12. Il suddetto indirizzo è pienamente condivisibile proprio perché valorizza la portata generale della regola dell'ultrattività della difesa e l'implicazione che la medesima ha quale meccanismo di stabilizzazione processuale, volto a bilanciare le verifiche esigibili dalla controparte senza ricadute che vanifichino attività processuali svolte da e nei confronti di soggetto professionalmente assistito.
13. Deve, perciò, ribadirsi che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione, tuttavia, che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, cod.proc.civ.
14. La sentenza impugnata che ha, invece, recepito il diverso orientamento, va, pertanto, cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio.
15. Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.