
Motivi della decisione
Visto il ricorso presentato da D. F. con cui chiede di cancellare l’iscrizione 17 aprile 2024 avente ad oggetto la cancellazione dal registro imprese della società FM Arredamenti snc;
rilevato che dagli atti risulta che il professionista incaricato aveva chiesto di iscrivere lo stato di scioglimento della società ex art 2272 n. 4 c.c. con contestuale cancellazione senza apertura della fase di liquidazione; alla domanda veniva allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal socio superstite della già intervenuta definizione prima dello scioglimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società e che pertanto alla data di sottoscrizione della dichiarazione, il 14.2.2024, non esisteva né attivo, né passivo;
rilevato che in ricorso D. F. ha dichiarato che la domanda di cancellazione senza fase di liquidazione è stata presentata sulla base di un errore in quanto la società è ancora titolare di beni immobili, mobili e debiti anche erariali che impediscono la cancellazione se non previa liquidazione;
osservato che il dedotto errore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal socio D. F. non è dimostrato e in sé pare poco plausibile stante la presenza (pure questa non dimostrata) di un attivo costituito da beni immobili;
rilevato che per giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità (Cass SU 4060/2010 e Cass SU 6070/2013) la cancellazione della società dal Registro imprese per le società di persone porta a presumere che l’ente è estinto; tale presunzione è superabile solo a fronte della dimostrazione che la società ha continuato ad operare, mentre la persistenza di rapporti giuridici attivi e/o passivi non è idonea a superare la presunzione di estinzione dell’ente, tanto più che l’effetto estintivo dell’ente comporta il trasferimento in capo ai soci dei rapporti ancora esistenti1 ;
osservato, inoltre, che il Conservatore ha proceduto alla cancellazione correttamente esercitando come gli compete il controllo di regolarità formale e qualificatorio dell’atto: infatti ha iscritto la cancellazione della snc senza liquidazione sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del socio superstite che certificava una situazione, la mancanza di un residuo attivo e passivo, che non lasciava alcuno spazio per una fase di liquidazione della snc;
ritenuto per le considerazioni che precedono che il ricorso non può essere accolto,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.