Le soluzioni ai contratti pubblici: applicazione del DL n. 50/2022 agli affidamenti effettuati nel 2023
Il quesito
È stato chiesto al Ministero un parere in relazione ai lavori affidati con termine di presentazione delle offerte compreso tra il 1/1/2023 e il 30/6/2023, con progetto redatto
in base al prezzario regionale pubblicato il 27/7/2022. Dunque, se, in forza dell'art. 26 D.L. n. 50/2022 come modificato da ultimo dall'art. 1 c. 304
L. n. 213/2023 l'impresa abbia diritto, per i lavori contabilizzati nell'anno 2023, a vedersi riconosciuto l'adeguamento prezzi sulla base del prezzario regionale 2023 (pubblicato il 27/3/2023) oppure se tale diritto sorga solo a partire dall'anno 2024, in quanto primo anno successivo a quello di presentazione dell'offerta.
La norma di riferimento
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In generale, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, il Legislatore ha previsto che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, in relazione agli appalti pubblici di lavori, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.
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L'analisi normativa
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Ai sensi del comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., le disposizioni di cui al comma 6-bis del medesimo articolo si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
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La soluzione
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Il Ministero precisa che in relazione alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, occorrerà procedere all'adeguamento prezzi applicando i prezzari di cui al comma 2 del predetto articolo, aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti ed alle condizioni stabilite dal medesimo articolo 26.
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Riferimento
Risposta del Ministero (MIT) del 17 aprile 2024 n. 2556