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15 maggio 2024
Le soluzioni ai contratti pubblici: adeguamento prezzi e fondo avvio opere indifferibili
Il MIT ha fornito alcune soluzioni operative in relazione all'adeguamento dei prezzi per le lavorazioni compiute nel 2024 nel caso siano presenti risorse disponibili.
di La Redazione
Il quesito
È stato chiesto al Ministero un parere in relazione a quanto stabilito dall'art. 1, comma 304 della L. n. 213/2023, relativamente ad appalti di lavori pubblici aggiudicati prima del 30/6/2023. In particolare, per interventi che hanno avuto accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili, si chiede se bisogna riconoscere all'impresa l'adeguamento prezzi nella misura stabilita dalla L. n. 50/2022 per le lavorazioni compiute nel 2024, nel caso siano presenti risorse disponibili nel quadro economico derivanti da accantonamenti per imprevisti o da ribassi d'asta oppure rimodulando il progetto in diminuzione, oppure anche facendo richiesta di accesso al fondo prosecuzione opere qualora non siano presenti tali disponibilità.
La norma di riferimento

legislazione

L'articolo 1, comma 304, proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del Decreto-Legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024. A tale riguardo è utile ricordare come l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. 

L'analisi normativa

esempio

L'art. 26, comma 1, D.L. n. 50/2022 prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte,  lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,  è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati.

La soluzione

precisazione

Il Ministero  conferma la tesi prospettata e, pertanto, solo nella denegata ipotesi in cui per l'annualità 2024 a seguito di rimodulazione progettuale e utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti non sia possibile riconoscere l'adeguamento, la SA potrà accedere al fondo di cui all'art. 26, D.L. n. 50/2022 e s.m.i (c.d. D.L. Aiuti) che disciplina lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell'anno 2024 come prorogato dall'art. 1, co. 304, Legge 213/23.

Riferimento
Risposta del Ministero (MIT) del 17 aprile 2024 n. 2537
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