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24 maggio 2024
Ok dal Governo alla Commissione indipendente per il controllo economico-finanziario dei club professionistici
Tira dritto il Ministro Abodi, nonostante il disappunto della FIGC. In Consiglio dei Ministri è stato infatti approvato lo schema di decreto legge che introduce la nuova Commissione di vigilanza sulle società sportive professionistiche di calcio e basket.
di La Redazione
Né agenzia, né autority.
 
Si chiamerà Commissione il nuovo organo proposto dal Ministro Abodi, più nello specifico Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.
 
È quanto si evince dalla conferenza stampa post Consiglio dei Ministri n. 82, svoltasi oggi, durante la quale il Governo ha approvato lo schema di decreto legge che, al suo articolo 2, introduce il nuovo organismo di vigilanza sulle società sportive professionistiche di calcio e basket, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

esempio

  • La Commissione ha il potere di indicare le misure correttive e riparatrici.
  • La Commissione è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
  • Ne fanno parte oltre ai due membri di diritto (il Presidente dell'Istituto nazionale previdenza sociale e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, o dirigenti di livello generale appartenenti alle rispettive istituzioni da loro delegati), il Presidente e altri quattro componenti, due dei quali individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi proposti dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. 
  • La nomina del presidente e dei componenti della Commissione è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari che lo esprime a maggioranza dei due terzi.
  • Si prevede uno stringente regime di incompatibilità del presidente e dei componenti e al termine della carica, sorge una incompatibilità di due anni.
Lo schema di decreto in questione introduce anche altre due disposizioni in materia di sport:
  • l'art. 1 in materia di funzionamento degli Organismi sportivi;

precisazione

Si prevede che il Presidente candidato al quarto mandato consecutivo, che non raggiunge i due terzi del totale dei voti validamente espressi, non è eletto e non è più candidabile.

  • l'art. 5 in materia di accesso alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie in ambito sportivo legati ai campionati di calcio.

precisazione

Si opera una innovazione, in quanto il tetto di durata di tre esercizi per gli incarichi di revisione e la previsione che non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applica alle sole società che non siano italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.

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