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«svolge attivita' di controllo e vigilanza sulla legittimita' e regolarita' della gestione economica e finanziaria delle societa' sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni». |
- la verifica circa la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile, nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici;
- la verifica circa la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione;
- la possibilità di chiedere in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
- il potere di effettuare, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;
- la facoltà di richiedere alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società;
- convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
- la facoltà di fornire pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta;
- il potere di segnalare agli organi competenti le violazioni riscontrate e di trasmettere la relativa documentazione;
- attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (
CONSOB ).
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La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società controlllate. |
- l'art. 1 sul funzionamento degli Organismi sportivi;
- l'art. 3 sul lavoro sportivo (vedasi: Lavoro sportivo: ecco le novità del nuovo Decreto pubblicato in Gazzetta);
- l'art. 4 sulla organizzazione della NADO;
- l'art. 5 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.