Non basta, infatti, la non autosufficienza economica completa di chi richiede la reversibilità del pensionato, ma occorre altresì che il figlio sia riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso.
La Corte d'Appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di reversibilità in favore del figlio inabile di titolare di pensione diretta. A fondamento del diniego, la non provata vivenza a carico del padre, poiché il figlio risultava avere un nucleo familiare autonomo con moglie e figli, non convivente con il padre e percettore di redditi propri adeguati.
Contro tale pronuncia, l'assistito propone ricorso in Cassazione, contestando il fatto che i Giudici non avessero considerato la non adeguatezza dei suoi redditi.
Con l'ordinanza n. 15041 del 29 maggio 2024, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, rilevando come non sia sufficiente ai fini della prestazione in questione la non autosufficienza economica completa di chi la richiede, ma è necessario la vivenza a carico del pensionato diretto. Il motivo di ricorso, invece, censura la valutazione dell'autosufficienza economica, e non l'accertamento sulla non vivenza a carico.
Come ricordano gli Ermellini, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità quando maggiorenne e solo laddove sia riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. In tal senso, il requisito della “vivenza a carico” deve considerarsi con particolare rigore, essendo necessario provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile, accertamento rimesso al giudice del merito e, quindi, non censurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 7.3.22 la corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza dell'11.10.19 del tribunale di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la domanda di reversibilità in favore di figlio inabile di titolare di pensione diretta (domanda già respinta in primo grado per difetto del requisito sanitario, in quanto all'epoca della morte del dante causa difettava l'inabilità rilevante, sopravvenuta solo pochi mesi dopo), ritenendo non provata la vivenza a carico del padre, in quanto il figlio aveva un nucleo familiare autonomo con moglie e figli, non conviveva col padre, ed era percettore di redditi propri adeguati.
Avverso la sentenza ricorre l'assistito per un motivo, cui resiste con controricorso l'Inps.
Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Motivi della decisione
Il motivo deduce violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione nonché 22 legge 90 del 1965, 8 legge 222 del 1984, per non avere la corte territoriale considerato la non adeguatezza dei redditi dell'istante. Il motivo è inammissibile.
Invero, per beneficiare della prestazione in questione, non basta la non autosufficienza economica completa dell'istante (pur valutata secondo i criteri di Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007, RV. 597819 - 01), ma occorre la vivenza a carico del pensionato diretto, che è requisito diverso, sicché, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità.
Nella specie, il motivo di ricorso censura la valutazione di autosufficienza economica e non invece l'accertamento, operato dalla corte di merito, della non vivenza a carico.
In tema, questa Corte (Sez. L - , Ordinanza n. 9237 del 13/04/2018, RV. 648627 - 01) ha già precisato che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato il requisito della vivenza a carico del defunto padre di una figlia, e riconosciuto la pensione di reversibilità solo alla vedova).
Spese irripetibili ex art. 152 att. C.P.C. .
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.