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2 settembre 2024
Famiglie arcobaleno: pensione di reversibilità anche a coniuge e figlio se la morte avviene prima della Legge Cirinnà?

La questione viene rimessa alle Sezioni Unite Civili della Cassazione.

di La Redazione

La vicenda portata all'attenzione della Suprema Corte ha origine dal legame tra due uomini, i quali decidevano di coronare il loro sogno di diventare genitori ricorrendo alla tecnica della fecondazione assistita negli Stati Uniti, ove nasceva il figlio, registrato in Italia come figlio di uno solo dei due.
Successivamente i due contraevano matrimonio in New York, trascritto in Italia un anno dopo il decesso di uno dei due, avvenuto nel 2015.
In Italia venivano poi trascritte la sentenza statunitense che accertava la paternità anche in capo al coniuge defunto e l'atto di nascita statunitense del piccolo che, di conseguenza, menzionava anche tale riconoscimento della paternità.
A questo punto, il coniuge superstite chiedeva al Tribunale di Milano di accertare la discriminazione avvenuta nei suoi confronti e del figlio con riferimento al rifiuto di erogare la pensione indiretta spettante per la morte del coniuge, chiedendo per sé e per il figlio l'attribuzione di detta pensione.
La domanda veniva respinta dal Tribunale, il quale aveva riscontrato la insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione; tuttavia, la Corte d'Appello di Milano ribaltava la decisione accertando il diritto dell'uomo e del minore di conseguire la pensione indiretta perché eredi del defunto.
L'INPS propone ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente il diritto in capo ai richiedenti nonostante il decesso del partner fosse avvenuto in epoca antecedente l'entrata in vigore della Legge Cirinnà (L. n. 76/2016).

Con l'ordinanza n. 22992 del 21 agosto 2024, la Cassazione osserva anzitutto che è già stato affermato che la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta in favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona dello stesso sesso poi deceduta nella vigenza antecedente alla data di entrata in vigore della Legge Cirinnà, militando in tal senso il principio generale di irretroattività di cui all'art. 11 Preleggi.
Tuttavia, la vicenda in esame si raccorda con le disposizioni sopravvenute in virtù della trascrizione, come unione civile, del matrimonio contratto negli Stati Uniti.
A causa della delicatezza della questione e della rilevanza dei risvolti che ne derivano, gli Ermellini rimettono la controversia alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle SSUU.

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