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13 giugno 2024
L’autodeterminazione è un diritto meritevole di tutela: la sua lesione ne determina il risarcimento

Ognuno ha il diritto di scegliere consapevolmente i trattamenti terapeutici da intraprendere e l'interferenza di soggetti terzi fa sorgere la responsabilità di questi. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14245/2024.

di La Redazione

A seguito della diagnosi di un tumore incurabile G.V. veniva sottoposto a cicli di chemioterapia e morfina. I figli del malato venivano così messi in contatto da R.G. con P.F., un medico che prescriveva a G.V. una terapia alternativa, basata sulla somministrazione di uno specifico prodotto con necessaria sospensione delle cure tradizionali di cui il paziente aveva beneficiato fino a quel momento e ne prometteva la guarigione. Non riscontrando alcun miglioramento, la soluzione consigliata veniva somministrata endovena. G.V. moriva poco dopo. I figli della vittima chiedevano così il risarcimento sia del danno patrimoniale, quantificato nei 500 euro spesi per acquistare il prodotto prescritto, che di tutti i danni non patrimoniali patiti «a seguito del dolore e della sofferenza che con la condotta delle parti convenute avrebbe loro cagionato; facendo leva sulle debolezze dei congiunti in una situazione già connotata da evidente drammaticità, queste ultime avrebbero artificiosamente ingenerato nei primi una falsa speranza nella guarigione di G.V. al fine di trarne profitto». Si procedeva anche penalmente nei confronti di P.F., che veniva condannato per associazione a delinquere, esercizio abusivo dell'attività di biochimico farmaceutico, commercio di medicinali senza autorizzazione e truffa, quest'ultimo in concorso con R.G., con cui veniva condannato anche al risarcimento preteso dagli attori.

L'impugnazione della decisione da parte di P.F. veniva rigettata in quanto l'oggetto del processo doveva essere individuato nel nesso di causalità tra la condotta truffaldina e le sofferenze patite dalla vittima e dai prossimi congiunti, non tanto con il decesso. Inoltre, il danno lamentato dagli attori doveva essere identificato sia in quello patito iure proprio, per «le sofferenze condivise con il padre/marito derivanti dall'affidamento (mal) riposto nel miglioramento dello stato della malattia in conseguenza della assunzione del prodotto»; sia in quello vantato iure hereditatis «derivante dalla lesione della libertà di autodeterminazione di G.V. che si esplica anche attraverso la consapevole scelta dei trattamenti terapeutici a tutela della propria salute e della dignità umana». P.F. ricorreva in Cassazione.

I Giudici di legittimità rigettano il ricorso ed evidenziano come la situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento sia il diritto all'autodeterminazione, quale «diritto a intraprendere, in libertà e consapevole autoresponsabilità, scelte per sé e la propria esistenza in assenza di qualsiasi alterazione o interferenza da parte di condotte riconducibili a soggetti terzi; là dove da tale lesione siano dunque derivate conseguenze dannose di natura patrimoniale (lesione del diritto alla autodeterminazione negoziale) ovvero di natura non patrimoniale (quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi) esse non potranno che essere risarcite, salva prova contraria». 

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