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17 giugno 2024
Concordato preventivo biennale: approvata la metodologia per la formulazione della proposta
Pubblicato in Gazzetta il Decreto 14 giugno 2024 del MEF che approva la metodologia per formulare una proposta di concordato ai contribuenti di minori dimensioni che svolgono attività nel territorio dello Stato e sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.
di La Redazione
In Gazzetta Ufficiale n. 139/2024, è stato pubblicato il Decreto 14 giugno 2024 del MEF Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale») che approva, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024, la metodologia in base alla quale il Fisco formula una proposta di concordato ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.
 
A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha già messo a disposizione il software che fornisce il risultato per aderire all'accordo biennale.
 
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicatogli ISA.
 
Ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 13/2024;
  • il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
  • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 13/2024.
 
È prevista poi la cessazione degli effetti del concordato nei seguenti casi:
  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018, ; 
  • altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato: 
    • danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; 
    • danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; 
    • l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività; 
    • la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività; 
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale; 
  • cessione in affitto dell'unica azienda; 
  • sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  • sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
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