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19 giugno 2024
Somministrazione, appalto e distacco illeciti: le indicazioni operative dell'INL sul regime sanzionatorio

L'art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024 ha introdotto importanti modifiche all'art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Al riguardo, con nota 18 giugno 2024, n. 1091, l'Ispettorato fornisce le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

di La Redazione

Con la nota n. 1091 del 18 giugno 2024, l'INL fornisce delle prime indicazioni operative sulla corretta applicazione dell'art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024), il quale ha introdotto importanti modifiche all'art. 18 D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Importo delle domande

L'art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall'art. 18 D. Lgs. n. 276/2003, precedentemente depenalizzate dall'art. 1 D. Lgs. n. 8/2016.
Nello specifico, ha introdotto la pena – alternativa o congiunta – dell'arresto o dell'ammenda.

Per quanto concerne l'importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018. Tuttavia, precisa l'INL, «tale disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l'aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l'operatività dell'aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003».
Pertanto, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 che risultano determinati come da tabella allegata alla nota in esame.

La quantificazione finale della sanzione dovrà tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell'art. 18 cit., secondo cui l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Tali limiti andranno applicati ai seguenti reati, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro:

  • somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2);
  • somministrazione fraudolenta (art. 18, comma 5-ter);
  • appalto e distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis).
Regime della recidiva

L'INL osserva che sul tema vi è una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative.

  • art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui «le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti».
  • art. 18, comma 5-quater, D. Lgs. n. 276/2003 (introdotto dal D.L. n. 19/2024, secondo il quale «gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti».

La novella legislativa impone l'adozione di nuovi orientamenti interpretativi. Pertanto, l'INL ritiene che:

precisazione

  • «la maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”. A titolo esemplificativo ne deriverebbe che, in presenza di una sanzione comminata nei tre anni precedenti in via definitiva anche per violazioni diverse da quelle di cui all'art. 18 ma ricomprese nella citata lett. d) – ad es. ordinanza ingiunzione non impugnata in materia di lavoro “nero” o di tempi di lavoro – gli importi delle ammende per appalto, distacco e somministrazione illecita debbano essere aumentati del 40% (20% ai sensi della lett. d) e ulteriore 20% ai sensi della lett. e))»;
  • «la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18».

Aggravanti per lo sfruttamento dei minori

Sebbene il D.L. n. 19/2024 non modifichi tali aggravanti, l'INL osserva che esse devono essere rapportate alle nuove sanzioni, le quali non prevedono più la sola pena dell'ammenda ma l'alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.

Ne consegue che anche in presenza dell'aggravante per sfruttamento di minori (ad eccezione dell'ipotesi di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione con scopo di lucro) andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un'ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.
Inoltre, l'importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

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