L'art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024 ha introdotto importanti modifiche all'art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Al riguardo, con nota 18 giugno 2024, n. 1091, l'Ispettorato fornisce le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Con la nota n. 1091 del 18 giugno 2024, l'INL fornisce delle prime indicazioni operative sulla corretta applicazione dell'
L'
Nello specifico, ha introdotto la pena – alternativa o congiunta – dell'arresto o dell'ammenda.
Per quanto concerne l'importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall'
Pertanto, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal
La quantificazione finale della sanzione dovrà tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell'art. 18 cit., secondo cui l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Tali limiti andranno applicati ai seguenti reati, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro:
- somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2);
- somministrazione fraudolenta (art. 18, comma 5-ter);
- appalto e distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis).
L'INL osserva che sul tema vi è una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative.
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art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018 , secondo cui «le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti».
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art. 18, comma 5-quater, D. Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalD.L. n. 19/2024 , secondo il quale «gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti».
La novella legislativa impone l'adozione di nuovi orientamenti interpretativi. Pertanto, l'INL ritiene che:
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Aggravanti per lo sfruttamento dei minori
Sebbene il
Ne consegue che anche in presenza dell'aggravante per sfruttamento di minori (ad eccezione dell'ipotesi di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione con scopo di lucro) andrà applicata la prescrizione
Inoltre, l'importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.