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25 giugno 2024
Somministrazione, appalto e distacco illeciti: l’INL sul regime intertemporale del sistema sanzionatorio

Con nota n. 1133/2024, l'Ispettorato ha fornito indicazioni in merito al regime intertemporale relativo alle nuove sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

di La Redazione

Dopo aver fornito indicazioni sul sistema sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, l'INL torna sul tema occupandosi del regime intertemporale con la nota n. 1133 del 24 giugno 2024.

In via preliminare, l'Ispettorato sottolinea che le nuove sanzioni penali, così come novellate dal D.L. n. 19/2024, trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo Decreto-Legge e cioè dal 2 marzo 2024.

Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016.

Diversa è la situazione per i reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 18, comma 5-bis).
Avendo una struttura continuativa nel tempo, quale regime sanzionatorio si applica per le condotte iniziate prima del 2 marzo e proseguite oltre tale data?

Dopo aver richiamato quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'INL conclude affermando che: «le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003».

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