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27 giugno 2024
Pensioni: non può essere neutralizzato il riscatto degli anni di laurea
La Corte costituzionale precisa che il riscatto degli anni di laurea non può essere “neutralizzato” per passare nel computo della pensione dal sistema retributivo a quello misto.
di La Redazione

Con la sentenza n. 112 del 27 giugno 2024, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, c. 13, della L. n. 335/1995 e dell'art. 1, c. 707, della L. n. 190/2014, sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

Il tribunale romano riteneva tali disposizioni contrastanti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non è previsto il diritto alla neutralizzazione dei contributiversati in seguito al riscatto volontario degli anni di laurea, quando ciò sia necessario per uscire dal sistema retributivo di computo della pensione e accedere al sistema misto, rivelatosi più conveniente al momento del pensionamento.

Secondo la Corte, per attivare il principio di neutralizzazione non basta che tali contributi, normalmente versati all'inizio dell'attività lavorativa, siano irrilevanti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione. Questo principio può operare, infatti, solo all'interno del sistema retributivo al fine di escludere dalla base pensionabile i contributi che siano non solo aggiuntivi al perfezionamento del requisito minimo contributivo, ma anche correlati all'ultimo scorcio della vita lavorativa e corrispondenti a retribuzioni che, in quanto inferiori a quelle percepite in precedenza, possano incidere in senso riduttivo sulla pensione virtualmente già acquisita.

Nel caso di specie, invece, la neutralizzazione non è stata invocata per «elidere gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell'ambito del sistema retributivo», ma per «“fuoriuscire” da quel sistema, rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente» e al quale l'interessato aveva avuto accesso esercitando, liberamente, la facoltà di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria. 

Secondo la Consulta non è possibile “scegliere” il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata solo nel momento del pensionamento, in quanto si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema di previdenza. Inoltre, la funzione del riscatto degli anni di laurea si esaurisce nell'incremento dell'anzianità contributiva.  

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