- La Corte d'Appello di Venezia dichiarava improcedibile l'appello di Caia in ragione della notifica alle controparti, a mezzo PEC, non del ricorso in appello, bensì di copia del ricorso introduttivo di primo grado.
- La Corte territoriale, in linea con l'ordinanza n. 30044 del 2022, dichiarava inesistente la...
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato improcedibile l’appello di (omissis), in ragione della notifica alle controparti, a mezzo PEC, non del ricorso in appello, bensì di copia del ricorso introduttivo di primo grado.
2. La Corte territoriale, richiamato il precedente di legittimità, ordinanza n. 30044 del 2022, ha dichiarato inesistente la notifica.
3. Avverso la sentenza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. (omissis)e (omissis) hanno resistito con controricorso ed hanno depositato successiva memoria.
4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello colto i tratti distintivi della fattispecie oggetto di causa rispetto a quella esaminata nella ordinanza n. 30044 del 2022; mentre nel caso deciso con quest’ultima ordinanza, a fronte della mancata notifica del ricorso in appello (per essere stato notificato per errore il ricorso di primo grado) l’appellato si era costituito al solo fine di eccepire l’inesistenza della notifica, nel procedimento di cui si discute i signori (omissis)e (omissis) si sono costituiti e, eccepita preliminarmente l’irritualità della notifica del ricorso in appello, hanno svolto le loro difese nel merito, avendo avuto conoscenza del ricorso in appello depositato sul fascicolo telematico, ad essi accessibile. Non solo quindi si è instaurato il contraddittorio sul merito delle questioni ma neppure l’errore commesso ha determinato un allungamento dei tempi processuali.
6. Con il secondo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 350, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, concernente l’idoneità della difesa nel merito svolta dalla controparte a superare il vizio della notifica.
7. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulla questione relativa alla avvenuta difesa nel merito della controparte.
8. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi.
9. Occorre premettere, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14916 del 2016, che il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell’ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto. (così Cass. S.U., p. 8, § 2.3.).
10. Su tali premesse e valorizzando il requisito di concreta conoscibilità dell’atto notificato, questa Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 30082 del 2023) che, in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione.
11. Con altra pronuncia (Cass. n. 4902 del 2024), relativa a fattispecie assimilabile a quella oggetto di causa, si è statuito che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata, integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
12. Nella fattispecie oggetto di causa, al pari di quella esaminata nell’ordinanza n. 4902 del 2024, una volta depositato il ricorso in appello e ottenuto il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, la parte appellante ha attivato il procedimento di trasmissione degli atti a mezzo PEC per la notifica del ricorso in appello che si è svolto in modo conforme a diritto. Il mittente e il destinatario erano i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come documentato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC. Il problema è sorto a causa dell’inserimento, tra gli allegati, della sentenza di primo grado anziché del ricorso in appello.
13. Non è in discussione che il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati contenesse i dati indispensabili a far comprendere la provenienza dell’atto dalla parte appellante, i nomi degli appellati e l’oggetto della notifica (ricorso in appello per la riforma della sentenza del tribunale). Sulla base di tali informazioni, gli appellati hanno visionato il fascicolo telematico ed avuto contezza del ricorso in appello, hanno quindi depositato memoria di costituzione e svolto, oltre all’eccezione di inesistenza della notifica, difese nel merito.
14. Atteso che il messaggio PEC, se pure dotato di un allegato erroneo (la sentenza di primo grado anziché il ricorso in appello) era comunque idoneo a far conoscere ai destinatari l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notifica, deve escludersi che possa ravvisarsi un’ipotesi di «totale mancanza dell’atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, di inesistenza della notificazione, quale categoria estrema e residuale (così Cass. n. 4902 del 2024).
15. Ciò in linea con il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile, e che impone di considerare le forme degli atti prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa, quale valore tutelato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v. Cass., S.U. n. 14916 del 2016 cit., p. 9, § 2.4. e precedenti ivi richiamati).
16. In coerenza con tali principi questa Corte si è già espressa (Cass., S.U. n. 18121 del 2016) esaminando il caso di mancanza di una o più pagine nella copia notificata (con modalità non telematiche ma a mezzo del servizio postale) del ricorso (in quel caso, per cassazione), il cui originale risulti tempestivamente depositato. In tale evenienza, si è esclusa l'inammissibilità del ricorso, ravvisandosi un vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese (v. nello stesso senso, Cass. n. 2537 del 2022).
17. Alla luce dei principi di diritto richiamati e superata la diversa opzione espressa dalla ordinanza n. 30044 del 2022, deve ribadirsi che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
18. Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui le informazioni contenute nell’atto notificato hanno permesso alla controparte di prendere cognizione dell’allegato mancante mediante accesso al fascicolo telematico e di svolgere difese nel merito, dovendosi quindi escludere ogni profilo di inesistenza della notifica e qualsiasi nocumento al diritto di difesa.
19. Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.