Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
8 luglio 2024
Tardività della domanda di amissione al passivo e omesso invio dell’avviso ai creditori da parte del curatore
Ai fini dell'imputabilità della tardività della domanda, il curatore che omette di inviare l'avviso ex art. 92 L.fall. non può ricorrere alla prova presuntiva, ma deve dimostrare che il creditore ha avuto conoscenza effettiva dell'apertura della procedura fallimentare mediante un atto o un fatto equipollenti all'avviso.
di La Redazione
Alfa s.p.a. e il socio illimitatamente responsabile Tizio venivano dichiarati falliti mentre nei confronti della società era pendente una procedura di espropriazione immobiliare promossa da una Banca. Il curatore non interveniva subito nel processo esecutivo, ma notificava l'avviso ex art. 92 L.fall. al creditore pignorante, a cui subentrava la cessionaria Beta s.r.l., dopo la scadenza del termine ultimo presentare domanda tardiva; solo successivamente a ciò, Beta presentava quindi domanda di ammissione al passivo, la quale veniva rigettata per tardività dal Giudice delegato, con conferma poi da parte del Tribunale.
 
Giunta la controversia in sede di legittimità, la Cassazione, con ordinanza n. 18370 del 5 luglio, accoglie il ricorso presentato da Beta, rilevando che, nel caso di specie, sono state erratamente applicate le regole in tema di onere della prova gravante sul curatore fallimentare.
 
Al riguardo, va infatti precisato che il curatore che omette di inviare l'avviso ex art. 92 L.fall. non può ricorrere alla prova presuntiva, diretta sostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell'evento “fallimento” da parte del creditore, ma deve provare che esso ha avuto conoscenza effettiva dell'apertura della procedura, in una data determinata, mediante un atto o un fatto equipollenti all'avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto dell'art. 92 cit.. 

precisazione

Il fatto equipollente non può essere:
  • né il mero inserimento all'interno del fascicolo della procedura esecutiva, su iniziativa della cancelleria, di un estratto o copia della sentenza dichiarativa di fallimento (atto non annoverabile tra quelli di rito), non seguito da alcuna comunicazione alle parti;
  • né il mero richiamo alla normativa speciale in tema di mutuo fondiario, segnatamente all'art. 41 TUB, contenuto in una istanza depositata mesi prima che il fallimento fosse dichiarato, e dunque ontologicamente inidoneo a farne inferire la effettiva conoscenza.
Tale conclusione è in linea i più recenti approdi giurisprudenziali in tema di valutazione dell'imputabilità del ritardo nella presentazione di una domanda cd. supertardiva di un creditore che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art. 92 cit., secondo cui:

giurisprudenza

«l'accertamento del giudice del merito deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno, l'astratta conoscibilità) da parte di quel creditore dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, nonché della data del suo conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto della forma prevista dall'art. 92 cit.»; 

giurisprudenza

«la domanda di ammissione non può ritenersi preclusa per effetto dello spirare del termine di cui all'art. 101, 1° comma, l. fall., se non risulti l'esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all'avviso, che dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell'apertura della procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso era finalizzato ex lege».

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?