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Il fatto equipollente non può essere:
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«l'accertamento del giudice del merito deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno, l'astratta conoscibilità) da parte di quel creditore dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, nonché della data del suo conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto della forma prevista dall'art. 92 cit.»; |
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«la domanda di ammissione non può ritenersi preclusa per effetto dello spirare del termine di cui all'art. 101, 1° comma, l. fall., se non risulti l'esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all'avviso, che dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell'apertura della procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso era finalizzato ex lege». |
Svolgimento del processo
1. – Dagli atti di causa risulta che, pendente dinanzi al Tribunale di Ivrea l’espropriazione immobiliare n. 58/19 promossa dal Credito P. (poi fuso per incorporazione nel Credito V.) in danno di S. s.a.s. di P. R., in virtù di mutuo fondiario, la società debitrice e il socio illimitatamente responsabili venivano dichiarati falliti in data 19.7.2019 ma il curatore decideva di non intervenire nel processo esecutivo e non effettuava l’avviso ex art. 92 l.fall. al creditore pignorante.
1.1. – In data 24.9.2019 la cancelleria del Tribunale di Ivrea allegava al fascicolo d’ufficio della espropriazione immobiliare la sentenza dichiarativa di fallimento della società debitrice e l’espropriazione proseguiva ad istanza del credito V. s.p.a. sino a quando, in data 18.5.2020, la A. M. Company s.r.l. (di seguito A.) formalizzava ricorso per intervento, ai sensi dell’art. 499 c.p.c., dichiarando di essere divenuta cessionaria del credito azionato dal creditore pignorante, che le era stato trasferito, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, all’esito di una operazione di cartolarizzazione sottoscritta il 12.3.2020.
1.2. – Solo nel marzo 2021 – quando era scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive – il curatore notificava alla cessionaria l’avviso ex art. 92 l.fall. e quest’ultima, con atto del 29.7.2021, proponeva domanda di ammissione allo stato passivo per complessivi € 295.543,60 in via privilegiata ipotecaria, oltre ad € 1.495,30 per interessi moratori e ulteriori interessi pari alla differenza tra il tasso legale e il tasso convenzionale in via chirografaria, nonché € 5.180,82 per spese processuali in via privilegiata ex artt. 2770 e 2777 c.c.
1.3. – Il giudice delegato, acquisito il fascicolo della procedura esecutiva, escludeva il credito per ritardo imputabile al creditore istante, sulla base della seguente motivazione: «non può ragionevolmente dubitarsi della conoscenza dell’intervenuto fallimento sin dalla data di deposito dell'estratto di sentenza nella procedura esecutiva, essendo onere delle parti verificare il contenuto degli atti processuali presenti nel fascicolo d’ufficio, sia in vista della costituzione in giudizio che ai fine di adempiere al mandato difensivo (atti di impulso della procedura). La posizione creditoria è la medesima e pertanto deve ai fini che ci occupano
tenersi in considerazione la condotta del cedente (valutata unitamente a quella del cessionario). In ogni caso, la costituzione in giudizio del cessionario è avvenuta nel maggio 2020, ovverosia in un momento in cui non era ancora decorso il termine annuale di cui all'art. 101 l.f.»; inoltre, «dalla comunicazione del Curatore (marzo 2021) alla trasmissione dell'istanza di insinuazione al passivo sono trascorsi ulteriori 4 mesi; trattasi di ritardo (dalla comunicazione pec del Curatore all'assunzione dell'iniziativa processuale) non giustificato alla luce della natura del credito dedotto e della documentazione a supporto dell'istanza (ridotta produzione documentale e questioni in diritto di modesta complessità)».
1.4. – In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Ivrea, pur dando atto del consolidato orientamento per cui, in assenza di avviso ex art. 92 l.fall., grava sul curatore l’onere di provare che il creditore che abbia proposto una domanda ultratardiva di ammissione al passivo fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento in tempo utile per proporla nel rispetto dei termini di legge, ha ritenuto provata «in maniera univoca una precisa e concreta conoscenza del fallimento» in capo ad A. sin dalla costituzione nel processo esecutivo, in forza: i) dell’avvenuto deposito della sentenza di fallimento a cura della cancelleria nel fascicolo telematico della procedura esecutiva (evento non equiparabile né al notorio né alla mera conoscibilità dell’evento); ii) dell’espresso richiamo all’art. 41, comma 2, TUB contenuto nell’istanza di vendita del 19.3.2019 (indice della conoscenza dell’avvenuto fallimento del debitore); iii) dell’identità tra il difensore che aveva sottoscritto l’istanza di vendita e quello che in data 14.5.2020 aveva sottoscritto l’atto di intervento di A., mentre gli ulteriori difensori intervenuti avevano espressamente richiamato e fatto proprie tutte le istanze, eccezioni nonché i documenti prodotti.
Il tribunale ha poi sottolineato come il creditore tardivo non avesse comunque fornito alcun elemento per giustificare in concreto la mancata lettura degli atti allegati al fascicolo dell’esecuzione, cui avrebbe dovuto dar corso secondo diligenza e perizia.
Ha infine dichiarato assorbite le ulteriori censure dell’opponente in ordine all’ingiustificato ritardo della presentazione della domanda anche rispetto alla successiva comunicazione ex art. 92 l.fall.
2. – Avverso detta decisione A. ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui il Fallimento della società e del socio ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il rappresentante della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
2.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 l.fall., per avere il tribunale ritenuto che A. e i suoi danti causa avessero avuto conoscenza effettiva del fallimento, con conseguente imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda oltre il termine ex art. 101 l.fall., nonostante il mancato invio dell’avviso ex art. 92 l.fall., solo sulla base del deposito di copia della sentenza di fallimento nel fascicolo d’ufficio della procedura esecutiva (però non seguito da alcuna comunicazione di cancelleria alle parti costituite) e del richiamo dell’art. 41, comma 2, TUB, nell’istanza di vendita del 19.3.2019, in realtà funzionale al richiamo dell’intera disciplina speciale sui mutui fondiari (che consente tra l’altro il versamento diretto degli importi incassati a seguito dell'aggiudicazione degli immobili ipotecati, come previsto dal successivo comma 4), tanto più che il fallimento era stato dichiarato solo in data 19.7.2019.
2.2. – Il secondo mezzo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere il tribunale da un lato ritenuto dimostrata per presunzioni semplici la conoscenza effettiva del fallimento del debitore esecutato grazie al mero telematico della procedura esecutiva pendente a carico di quest’ultimo –facendosi così discendere da un fatto in realtà ignoto (la conoscenza effettiva del deposito nel fascicolo telematico di un atto non comunicato alle parti) la presunzione del fatto ad esso conseguente (la conoscenza effettiva del fallimento del debitore esecutato) – e dall’altro invertito l’onere della prova, valorizzando il fatto che la ricorrente non avesse «fornito alcun elemento utile a comprendere la mancata conoscenza della sentenza di fallimento, dando finanche atto essa stessa della sua presenza all’interno del fascicolo dell’esecuzione, e limitandosi ad asserire il non dovere della parte che si costituisca in giudizio di procedere alla lettura degli atti ivi presenti, ritenendo onerata la cancelleria delle comunicazioni, alle parti, degli atti che nel fascicolo telematico vengono a confluire».
3. – I due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, devono essere accolti.
4. – Ad avviso del Pubblico ministero, la decisione impugnata risulta conforme all’orientamento di questa Corte in tema di onere della prova gravante sul curatore fallimentare in caso di mancato invio dell’avviso ex art. 92 l.fall., laddove ha ritenuto che questi non fosse onerato di «individuare esattamente il tempo e la modalità attraverso le quali il creditore cessionario aveva appreso del fallimento della S.», poiché «la prova della conoscenza effettiva della pendenza della procedura concorsuale può essere fornita con ogni mezzo e risulta evidentemente raggiunta anche in virtù di ragionamento presuntivo» e, sul punto, «la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, che giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 19017 del 2017; Cass. n. 21661 del 2018)» (conf. Cass. 16103/2018).
Lo stesso rappresentante della Procura generale ha per completezza evidenziato che «il percorso logico-giuridico sul quale si fonda il decreto impugnato è del tutto plausibile perché incentrato prevalentemente sul rilievo secondo cui il creditore fondiario, che insista per proseguire nello svolgimento della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 41 l.f., è evidentemente consapevole di potersi avvalere della facoltà di conseguire la liquidazione degli immobili acquisiti al fallimento del suo debitore nell’ambito della esecuzione individuale».
5. – Sul punto, il collegio ritiene invece che il curatore che abbia omesso di inviare l’avviso ex art. 92 l.fall., non può ricorrere alla prova presuntiva, diretta sostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell’evento “fallimento” da parte del creditore, ma deve provare che questi ha avuto conoscenza effettiva dell’apertura della procedura, in una data determinata (solo a partire dalla quale può evidentemente essere valutata l’imputabilità del ritardo nella presentazione della cd. domanda supertardiva), mediante un atto o un fatto equipollenti all’avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto del disposto dell’art. 92 cit.
Fatto equipollente non ravvisabile né nel mero inserimento, all’interno del fascicolo della procedura esecutiva, su iniziativa della cancelleria, di un estratto o copia della sentenza dichiarativa di fallimento (atto non annoverabile tra quelli di rito), non seguito da alcuna comunicazione alle parti, né nel mero richiamo alla normativa speciale in tema di mutuo fondiario, segnatamente all’art. 41 TUB, contenuto in una istanza depositata mesi prima che il fallimento fosse dichiarato, e dunque ontologicamente inidoneo a farne inferire la effettiva conoscenza.
6. – Una simile conclusione appare coerente con i più recenti approdi di questa Corte in tema di imputabilità del ritardo ai sensi dell’art. 101 l.fall.
6.1. – Sollecitata a pronunciarsi in una vicenda simile, in cui veniva in rilievo la conoscenza del fallimento desunta dal deposito telematico della nota di precisazione del credito da parte della curatela fallimentare – lì intervenuta nella procedura esecutiva detto deposito fosse stata data comunicazione massiva a tutte le parti del processo esecutivo, a mezzo PEC, ribadendo perciò il principio di diritto in base al quale, in tema di valutazione dell’imputabilità del ritardo nella presentazione di una domanda cd. supertardiva di un creditore che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all’art. 92 l.fall. «l'accertamento del giudice del merito deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno, l'astratta conoscibilità) da parte di quel creditore dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, nonché della data del suo conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto della forma prevista dall’art. 92 cit.; con la conseguenza che la domanda di ammissione non può ritenersi preclusa per effetto dello spirare del termine di cui all’art. 101, 1° comma, l. fall., se non risulti l'esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all'avviso, che dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell'apertura della procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso era finalizzato ex lege» (Cass. sentenza n. 35963 del 2023; cfr. Cass. 21760/2022, con riguardo al “notorio”; Cass. 3195/2023, in caso di dichiarazione a verbale e deposito della sentenza di fallimento da parte del difensore del debitore nel processo penale; Cass. 13635/2023, in ipotesi di conoscenza del fallimento appresa tramite il difensore nel processo esecutivo in cui era intervenuto il curatore fallimentare; Cass. 30846/2023, con riguardo a notifica del precetto).
7. Segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Ivrea in diversa composizione per l’esame della censura dichiarata assorbita e, eventualmente, del merito della causa, oltre che per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione, cui rimette anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.