Se non è ben visibile il limite, il verbale redatto al conducente non è valido. La questione decisa dal Giudice di Pace di Padova.
Annullata la multa per eccesso di velocità se la variazione del limite non è adeguatamente segnalata. Lo ha stabilito il
L'art 142, comma 6 bis del Codice della strada dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. L'art 4 della
Seguendo l'orientamento dettato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è l'opponente a dover soddisfare l'onere della prova, mentre grava sulla Pubblica Amministrazione la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa. Di conseguenza, nel caso in esame il Comune non ha prodotto documenti che dimostrassero l'effettiva apposizione dei segnali di segnalazione, presentando solo delle fotografie prive di data certa e quindi prove di validità attinenti all'apposizione della segnaletica, di conseguenza il
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso Tizio proponeva opposizione avverso i verbali nn. omissis redatti dalla Polizia del Comune di Cadoneghe per la violazione dell'art. 142 del codice della strada per aver superato i limiti di velocità sul quel tratto di strada.
Il ricorrente contestava la legittimità del verbale per una serie di motivi :
" Irregolarità degli atti; censura in merito all'omologazione del modello; approvazione dell'apparato utilizzato; taratura e verifica di funzionalità; autovelox su strada senza banchine; limite di velocità non conforme alla tipologia di strada; prova fotografica; la segnaletica d preavviso di rilevamento automatico della velocità e principio della continuazione ".
Si costituiva il Comune di Cadoneghe contestando quanto dedotto dal ricorrente e ribadendo la legittimità dei verbali opposti.
Ora alla luce della documentazione prodotta dall'opponente compreso il verbale oggi opposto bisogna ribadire quanto deciso dalla Corte di Cassazione : " Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria." ( Cass. n. 1921 del 24.1.2019).
Comunque all'esame dei motivi formulati dall'opponente non vi è alcuna prova riguardante l'avvenuta verifica della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento così come prescrive la normativa vigente.
A tal proposito la corte di Cassazione ha stabilito: " Innanzitutto, giova ricordare che questa Corte ha già in passato affermato il principio per cui, poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del CdS (Corte cost. 18giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 10463 del 3/06/2020; Cass. Sez. 2, 24/09/2018, n. 22499).
1.1.1. Detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del9/07/2018); né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale "... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018) ( Cass. n. 3335 del 6.2.2024)
Ancora la Corte di Cassazione precisa: " Per converso, le operazioni di taratura o revisione o calibratura collaudo non coincidono con le operazioni successive di controllo della funzionalità in concreto: tale doppio rilievo delle operazioni da effettuare si fonda sulla discriminazione tra verifica sul dispositivo - taratura - e sperimentazione pratica del dispositivo verificato - controllo della funzionalità - (per la tesi secondo cui, oltre alla taratura, è necessaria anche la verifica periodica di funzionalità, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 1283 del17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018;contra Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 del 11/02/2021). Questa ricostruzione è avallata dalla circolare n. (...), emanata il 7 agosto 2017 dal Dipartimento Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, secondo cui, diversamente dalle verifiche di taratura, le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, sono finalizzate a valutare la capacità dell'autovelox di fornire indicazioni attendibili e devono essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica di taratura.Sempre alla stregua della richiamata circolare, si tratta di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d'uso, che consistono in una verifica dell'integrità del dispositivo o del sistema e dei relativi sigilli apposti, nonchè della loro capacità di attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati. " ( Cass. n. 28587 del 3.10.2022)
Pertanto alla luce della mancata produzione del verbale attestante la perfetta funzionalità dell'apparecchio medesimo si determina così una chiara incertezza sulla regolarità e validità del rilevamento medesimo.
Inoltre per quanto riguarda la segnaletica dobbiamo evidenziare che il Comune di Cadoneghe nonostante la contestazione della ricorrente si è limitato a produrre alcune fotografie che non hanno data certa e che peraltro attestano soltanto l'essere stato sostituito il limite di 70 del segnale stradale con il limite di 50 in quanto la suddetta strada ha acquisito una nuova qualificazione essendo diventata strada comunale del centro abitato.
Quindi in definitiva il Comune di Cadoneghe non ha dato prova certa della data in cui sono stati apposti i nuovi segnali di limite della velocità di 50 km/h ed inoltre non ha fornito prova con data certa del momento in cui sono stati apposti altresì i necessari segnali di preavviso della presenza dell'autovelox e quindi del rilevamento della velocità come prescrive la normativa così pure se tali segnali siano stati ripetuti dopo le intersezioni come stabilito dal Codice della Strada.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato: " Si premette che, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6 bis, (codice della strada), le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada.L'art. 4 della L. n. 168 del 2002 (diconversione del D.L. n. 121 del 2002) impone, poi, all'ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. Dal citato plesso normativo emerge, dunque, la sussistenza di obblighi inderogabili a garanzia dell'utenza stradale, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirla del possibile accertamento di infrazioni, non avendo la pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l'osservanza dei doveri di segnalazione o circa l'eventuale adozione di sistemi informativi alternativi, che ne assicurino la medesima trasparenza nell'attività di segnalazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15899 del29/07/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5997 del 14/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 21634 del 12/10/2009; Sez. 2,Sentenza n. 7419 del 26/03/2009). Senonchè, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4007 del 08/02/2022) " ( Cass. n. 29001 del 6.10.2022)
Ora alla luce delle fotografie prodotte senza data certa e quindi prive di validità attinenti alla apposizione della segnaletica del nuovo limite di velocità così anche nel caso dei segnali di preavviso del rilevamento si deve ritenere non provata l'esistenza della segnaletica del limite di velocità e del preavviso al momento degli accertamenti di cui ai verbali opposti.
Infine bisogna considerare che non è stata data prova che tale variazione sia stata accompagnata da un periodo di pre-esercizio per permettere a chi percorre la suddetta strada di adattarsi e prendere atto della presenza del nuovo limite di velocità.
Tali motivi sono assorbenti e quindi precludono ogni altra considerazione su ulteriori motivi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando ogni altra domanda deduzione ed eccezione reietta
ACCOGLIE
l'opposizione formulata da (...) e per l'effetto
ANNULLA
i provvedimenti opposti
CONDANNA
il Comune di Cadoneghe alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Euro43,00 per contributo unificato