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12 luglio 2024
La richiesta di sostituire il cognome paterno con quello materno deve essere presentata al Tribunale per i minorenni

Nel caso di specie, la domanda è stata proposta dalla madre nell'esclusivo interesse della minore di appena cinque anni, che non intenderebbe assumere il cognome del padre, con cui non ha mai intessuto rapporti e che, addirittura, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.

di La Redazione

La madre della bambina, quale unica titolare della responsabilità genitoriale, presentava alla Prefettura istanza di cambiamento del cognome della figlia, con sostituzione di quello paterno con quello materno, non nel suo proprio interesse, consistente nel voler attribuire alla piccola anche il proprio cognome per averla successivamente riconosciuta, ma nell'unico interesse della figlia. La sua richiesta era giustificata dal fatto che non aveva mai avuto alcun rapporto significativo con il padre e che, anche grazie alla frequentazione della scuola materna, iniziava a intessere rapporti sociali, per cui «le risultava difficile essere conosciuta con un cognome che non corrispondeva al mondo delle relazioni familiari e affettive che la circondavano».

La Prefettura dichiarava irricevibile l'istanza, sul presupposto che dovesse essere presentata al Tribunale per i minorenni ex art. 262 c.c., non sussistendo in materia la competenza del Prefetto.

La controversia giunge dinanzi al Consiglio di Stato, il quale rigetta il ricorso della madre con sentenza n. 6000 dell'8 luglio 2024.
In via preliminare, il Consiglio ribadisce quanto stabilito dall'art. 89, c. 1, D.P.R. n. 396/2000:

legislazione

«salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta».

Per il Consiglio, da tale disposizione si evince che la valutazione del Prefetto circa l'istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando «l'interesse dell'istante con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale».

Pertanto, la disposizione consente a qualunque cittadino (maggiorenne) di chiedere il cambiamento del proprio cognome, motivando espressamente le ragioni della domanda e dimostrando che l'interesse tutelato sia quello di evitare di portare un cognome (anche solo) perché rivelatore dell'origine del rapporto di filiazione.

Tuttavia, nel caso di specie, la domanda è stata proposta dalla madre nell'esclusivo interesse della minore di appena cinque anni, che non intenderebbe assumere il cognome del padre, con cui non ha mai intessuto rapporti e che, addirittura, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Per questo motivo, l'istanza di cambiamento del cognome presentata in suo nome dalla madre deve essere presentata dinanzi al Tribunale per i minorenni competente.

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