Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Monza rigettava l'eccezione incidentalmente proposta dalla difesa con cui era stata dedotta l'estinzione del reato per remissione di querela nel frattempo intervenuta e accettata, prima del giudizio di rinvio, in base alla riforma Cartabia, che ha riformato la procedibilità del reato, passando da quella di ufficio, a quella a querela.
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La Corte precisa che «la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito d'annullamento della Corte di cassazione intervenuto solo in punto di determinazione della pena». |
Nel caso di specie, la remissione di querela è avvenuta nella fase precedente alla celebrazione del giudizio di rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio, all'interno del quale è stata successivamente eccepita. Pertanto, opera l'effetto estintivo, poiché la remissione è intervenuta prima della chiusura definitiva del processo.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 22 giugno 2023, il Tribunale di Monza ha applicato all'imputato, in un giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per la durata di mesi 4, ai sensi dell'art. 222, d.lgs., 30 aprile 1992, n. 285, per il reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen., in relazione all'art. 583, primo comma, n. 1), cod. pen., a lui contestato per aver cagionato alla persona offesa lesioni personali gravi, con violazione per le norme sulla disciplina della circolazione stradale.
La sentenza è stata pronunciata a seguito di annullamento parziale con rinvio, disposto dalla Sez. 4 della Corte di Cassazione - ferma restando la pena principale - per la rilevata violazione dell'art. 222, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato Illegittima tale disposizione nella parte in cui non permette al giudice del caso concreto di valutare la sanzione più proporzionata tra la revoca e la sospensione della patente di guida, indicando già in astratto la sanzione applicabile.
Per quanto qui rileva, nel giudizio di rinvio Il Tribunale di Monza ha rigettato con ordinanza l'eccezione, incidentalmente proposta dalla difesa, con cui è stata dedotta l'estinzione del reato per remissione di querela nel frattempo intervenuta e accettata, prima del giudizio di rinvio, in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, - 150, che ha riformato la procedibilità del reato, passando da quella di ufficio, a quella a querela.
2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per l'errata applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 152, secondo comma, cod. pen., per avere il Tribunale omesso di dichiarare improcedibile il reato a fronte della remissione della querela. Si lamenta che il giudice del merito si è dichiarato incompetente a giudicare sulla remissione di querela, asserendo che sulle questioni diverse dalla determinazione del trattamento sanzionatorio si sarebbe ormai formato il giudicato; tuttavia - deduce la difesa - la presenza del giudicato, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato, non preclude al giudice del rinvio il potere di dichiarare estinto il reato, in quanto la remissione di querela fa venir meno la pretesa punitiva, anche se intervenuta in una fase successiva giudizio di annullamento relativamente alla sola determinazione della pena.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
1.1. In proposito, va ricordato che la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito d'annullamento della Corte di cassazione intervenuto solo in punto di determinazione della pena (Sez. 1, del 07/10/2008, n. 42994 Rv. 241827-01). Si tratta di un principio fondato sulla particolare natura della querela quale causa di estinzione del reato, che fa dipendere la pretesa punitiva, non solo dall'iniziale esternazione della volontà dell'offeso, ma anche dal persistere di quest'ultima, come si ricava dall'art. 152 cod. pen., che ammette la remissione della querela durante il corso del giudizio, e dunque fino al momento precedente alla conclusione del processo. Pertanto, se la volontà punitiva viene meno prima che questo possa considerarsi concluso e, dunque, prima della formazione del giudicato definitivo, viene meno anche la pretesa punitiva e si determina la chiusura del procedimento.
1.2. L'effetto estintivo, cosi prodotto, non determina il venir meno soltanto dell'effetto penale, ma anche delle sanzioni amministrative, come la sospensione o la revoca della patente di guida, che la legge ricollega alla commissione del reato. Queste ultime, infatti, si applicano in fase di determinazione del trattamento sanzionatorio; se però quel trattamento non viene più determinato, a causa della chiusura del procedimento penale, neanche quelle sanzioni, pur di natura amministrativa, possono trovare applicazione.
2. Con riguardo al caso in esame, deve rilevarsi che la remissione di querela è intervenuta nella fase precedente alla celebrazione del giudizio di rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio, all'Interno del quale è stata successivamente eccepita. Si tratta, perciò, di un caso in cui opera l'effetto estintivo, poiché la remissione è certamente intervenuta prima della chiusura definitiva del processo. Non può essere condivisa la tesi del giudice del rinvio, secondo cui la formazione parziale del giudicato relativamente al fatto costituente reato avrebbe valore preclusivo rispetto a tale effetto, in quanto la legge collega la sua produzione alla semplice esistenza del processo, e non a quanto in esso si considera accertato.
3. Da quanto precede consegue l'annullamento della sentenza impugnata e della precedente sentenza di patteggiamento - che dispiegherebbe ancora i suoi effetti, in quanto annullata solo parzialmente - perché Il reato è ormai estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 16 settembre 2021, del Tribunale di Monza, perché il reato è estinto per remissione di querela.