di Avv. Carmelo Minnella
Premessa
In adempimento dell'
art. 1, comma 4, della Legge delega n. 134/2021, il Governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del
D.Lgs. n. 150/2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore della riforma Cartabia e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi, ha adottato disposizioni integrative e correttive dei medesimi Decreti Legislativi.
Il provvedimento si compone di 11 articoli, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.
Vediamo le modifiche che hanno riguardato alcune norme del codice penale e quelle di rito sul processo penale telematico.
Le modifiche al Codice penale
Interpolazione delitto di lesioni
L'intervento relativo all'
art. 582, secondo comma c.p. (lettera a) è reso necessario al fine di rendere più chiare le regole della procedibilità d'ufficio per il delitto di lesioni, quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime. tal fine,
Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personale è procedibile d'ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
La relazione illustrativa evidenzia che il richiamo all'articolo 583-
quater ha inoltre la funzione di chiarire la natura di circostanza aggravante – e non, dunque, di autonomo reato - dell'ipotesi ivi prevista.
Modifiche alla fattispecie incriminatrice di danneggiamentoL'
art. 1, lett. b) D.Lgs n. 31/2024, modificando il quinto comma dell'
art. 635 c.p., estende la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
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La nuova formulazione dell'art. 635, comma 5, c.p. è la seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità».
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Il secondo comma, n. 1) dell'
art. 635, c.p. a cui la norma in esame rinvia «
limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7)», prevede la fattispecie di danneggiamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625, limitatamente ai fatti commessi.
L'articolo 2, comma 1, lettera n) del
D.Lgs. 150/2022 era intervenuto sull'
art. 635 c.p. rendendo procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia).
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La novella è tesa a conformare il regime di procedibilità di tale reato a quello già previsto per la fattispecie analoga e più grave di furto cui all'art. 625 c.p., per la quale già con il D.Lgs n. 150/2022 era stato introdotto il regime della procedibilità a querela, nelle ipotesi in cui il fatto fosse commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
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Invero, l’ampliamento dell’ombrello(ne) dei reati divenuti perseguibili a querela di parte (operato dalla riforma Cartabia), ha comportato problemi di disallineamento sistematico rispetto a quelle fattispecie di reato, in astratto meno gravi da quelle colpite dall’intervento più favorevole per l’indagato-imputato in termini di passaggio alla procedibilità a querela, per i quali è, invece, rimasto il regime di perseguibilità officiosa.
Si pensi al danneggiamento aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede che resta la procedibile d’ufficio (Cass. pen., Sez. V, n. 26249/2023).
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Per tali ragioni, il Tribunale di Lecce, con ordinanza 21 marzo 2023, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 c.p. nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 150/2022, non è stata prevista la procedibilità a querela qualora la condotta abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede (di cui all'art. 635 comma 2 c.p. in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.).
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Per il giudice salentino, se la ratio legis appare assolutamente condivisibile con riguardo al complessivo novero dei beni aventi vocazione pubblicistica elencati nell’art. 635 c.p. – rispetto ai quali ben si comprende la necessità di un regime di procedibilità rafforzato – più difficile appare cogliere la ragionevolezza del richiamo alle cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile ex se di attribuire alla res un’intrinseca connotazione pubblicistica o di concretare un’offesa al patrimonio pubblico.
Alle stesse conclusioni giunge Cass. pen., Sez. 5, n. 26249/2023, che non solleva la questione solo per difetto di rilevanza in quanto nel caso di specie era contestata anche l’aggravante della minaccia, la quale faceva comunque scattare la procedibilità d’ufficio.
Ad ogni modo il legislatore ha superato con la modifica de qua il disallineamento tra il furto aggravato e il danneggiamento aggravato.
… rivista la disciplina transitoria
La modifica introdotta all’articolo 635 c.p. ha comportato la necessità di rivisitare la disciplina transitoria, inserendo all’art. 9, comma 1, del D.Lgs n. 31/2024 una previsione specifica per il delitto di cui al riformato art. 635 c.p., con la quale si estende anche a questa fattispecie l’applicazione dell’art. 85 D.Lgs n. 150/2022 («Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità»), come modificato dal D.L. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, quando il delitto di cui è detto sopra sia stato commesso prima dell’entrata in vigore del presente decreto correttivo su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione pubblica, con la necessaria precisazione che il termine per la proposizione della querela (del danneggiamento prima punito d’ufficio) termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall’entrata in vigore dell’emanando Decreto legislativo.
Le modifiche al Codice di procedura penale
L'articolo 2 reca numerose modificazioni al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale.
È composto di un unico comma, suddiviso nelle lettere da a) a bb), in cui sono previsti interventi su diversi articoli del codice di rito.
Le modifiche al Processo Penale Telematico
Deroga al deposito telematico
La lettera a) dell'
art. 2 del D.Lgs. n. 31/2024 interviene sull'
art. 111-bis, comma 4, estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato.
Invero, alla regola dell'esclusività e dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti del procedimento penale, introdotto dal
D.Lgs. n. 150/2022 nell'
art. 111-bis c.p.p., si danno due eccezioni:
- la prima, in coerenza con quanto previsto dal novellato art. 110 c.p.p. viene in rilievo in presenza di atti e di documenti che, «per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica» (art. 111-bis, comma 3, c.p.p.).
- la seconda deroga consentita attiene agli atti compiuti personalmente dalle parti. La novella ha, tuttavia, riprodotto fedelmente il criterio direttivo oggetto di attuazione, inclusa la terminologia di “parte”, la quale, a livello tecnico, parrebbe escludere l'offeso dal reato. Si stagliavano, dunque, di riflesso tutti i problemi di non poco conto che da ciò possono derivare rispetto a quegli atti che l'offeso voglia compiere personalmente e non sia in grado di farlo per assenza di mezzi tecnologici o di alfabetizzazione informatica
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Ecco la nuova formulazione dell'art. 111, comma 4, c.p.p. «Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche»
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Remote justice
La lettera c) dell'
art. 2 del D.Lgs. n. 31/2024 modifica l'
articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, c.p.p. al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.
Facendo un passo indietro e tornando alla riforma Cartabia, oltre che estendere la portata della partecipazione a distanza, il
D.Lgs. n. 150/2022 ha dettato una serie di garanzie nell'
art. 133-ter c.p.p., le quali sono destinate ad avere portata generale: la norma di apertura del nuovo titolo prevede infatti che esse si estendano a tutte le ipotesi di processo a distanza, sia quelle innovative introdotte dalla manovra nel codice, sia quelle già previste dalle disposizioni di attuazione, salvo che sia diversamente stabilito. Chiara l'impostazione di fondo: tale modalità di partecipazione può trovare
cittadinanza nell'ordinamento solo a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali delle parti e il canone del contraddittorio.
Il comma 1 dell'introdotto
art. 133-ter c.p.p. prevede che l'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, la riforma Cartabia aveva stabilito che il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, «
in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta».
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Il D.Lgs. n. 31/2024 (all'art. 2, lettera c), è intervenuto sul punto così sostituendo il comma 1 dell'art. 133-ter c.p.p. «L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate».
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La trascrizione audiovisiva delle fonti dichiarative
Il comma 3-
bis dell'
art. 510 c.p.p., aggiunto dal
D.Lgs. n. 150/2022 aveva statuito che «la trascrizione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo su richiesta dalle parti». Pertanto, veniva imitata la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti.
L'
art. 2, lettera t, del D.Lgs. n. 31/2024 abroga il comma 3-
bis dell'art. 510, a seguito della quale si applicherà la disciplina generale di cui all'art. 139: la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.
La Giustizia riparativa
- inserendo, ai commi 1, 2 e 3, il riferimento al D.Lgs. n. 150/2022, al posto della precedente locuzione «decreto attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134»;
- riformulando il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa attraverso le modifiche al comma 4 e l'aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) al fine di stabilire che:
- durante la sospensione (la cui durata è confermata in un massimo di 180 giorni, come previsto dalla norma vigente) il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili;
- la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il p.m. (comma 4-bis);
- nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'art. 344-bis c.p.p.. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall'art. 304, comma 6. L'ordinanza è appellabile (comma 4-ter).
Con tali novelle, il Legislatore intende favorire lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa anche per i reati perseguibili a querela di parte che, attraverso l'esito positivo del programma, può essere rimessa e, conseguentemente, estinguere anche in tali ipotesi il procedimento in corso.
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La giurisprudenza, invece, stenta a far decollare la giustizia riparativa, ritenendo non impugnabile l'ordinanza che nega l'ammissione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Cass. pen., Sez. II, n. 6595/2024).
Per la Suprema Corte l'art. 129-bis c.p.p. «declina il rapporto di complementarità tra giustizia riparativa e giustizia punitiva secondo un modello – per così dire – autonomistico, in base al quale la giustizia riparativa e quella punitiva procedono separatamente su binari paralleli destinati a non incontrarsi, pur se la giustizia riparativa trova il suo naturale habitat proprio nel procedimento penale: qui sono tendenzialmente promossi i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti, ove ve ne siano».
Il procedimento di giustizia riparativa non avrebbe natura giurisdizionale, concretizzandosi piuttosto in un «servizio pubblico di natura relazionale tra persone».
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Tale lettura “riduttiva” della giustizia riparativa non può essere condivisa: se il giudice ha il
potere discrezionale di concedere l'accesso ai programmi di giustizia ripartiva; se, pertanto, in caso di diniego, è tenuto a specificare i motivi della mancata concessione; e soprattutto tenendo conto degli effetti sostanziali come la
riduzione della pena, la
sospensione della pena, la
remissione di querela nei reati procedibili a querela di parte, allora è gioco forza consentirne l'impugnazione per discuterne la valutazione.