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25 luglio 2024
Le soluzioni ai contratti pubblici: affidamento diretto di incarico legale
Il MIT ha fornito alcune soluzioni operative in relazione alla qualificazione del rapporto che si instaura a seguito di affidamento di incarico all'avvocato.
di La Redazione
Il quesito
È stato chiesto al Ministero un parere tecnico. In particolare, gli istanti hanno posto alcuni interrogativi in merito ad una procedura di affidamento diretto per incarico legale il cui obiettivo è quello di sbloccare i conti correnti dell'ente (pignoramento presso terzi): l'avvocato individuato aveva già rappresentato l'ente negli anni passati per lo stesso obiettivo, ed aveva presentato un "preventivo" di importo superiore ai 10mila€. Premesso ciò, gli istanti ha chiesto quali solo i passaggi da seguire al fine di poter procedere nella maniera più consona possibile.
La normativa di riferimento

legislazione

L'art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

L'analisi normativa

esempio

Si rileva che la disciplina del Codice dei contratti pubblici, relativa ai settori ordinari, è esclusa - tra le altre - per i servizi legali di cui all'art. 56, co. 1, lett. h), D.Lgs. 36/2023. Nonostante ciò, la giurisprudenza formatasi in vigenza della precedente normativa, ha concluso nella possibilità di riconoscere il servizio offerto come appalto.

La soluzione

precisazione

Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, l'affidamento del servizio legale costituisce appalto, con conseguente applicabilità del D.Lgs. 36/2023; tanto, invece, non si ha in caso di incarico conferito ad hoc, il quale costituisce un contratto d'opera professionale, fermo restando l'obbligo di acquisizione, anche per tale caso, del CIG (cfr. Delibera Anac n. 584/2023).

Riferimento
Risposta del Ministero (MIT) del 21 giugno 2024 n. 2651
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