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L'art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell' |
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Si rileva che la disciplina del Codice dei contratti pubblici, relativa ai settori ordinari, è esclusa - tra le altre - per i servizi legali di cui all'art. 56, co. 1, lett. h), D.Lgs. 36/2023. Nonostante ciò, la giurisprudenza formatasi in vigenza della precedente normativa, ha concluso nella possibilità di riconoscere il servizio offerto come appalto. |
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Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, l'affidamento del servizio legale costituisce appalto, con conseguente applicabilità del D.Lgs. 36/2023; tanto, invece, non si ha in caso di incarico conferito ad hoc, il quale costituisce un contratto d'opera professionale, fermo restando l'obbligo di acquisizione, anche per tale caso, del CIG (cfr. Delibera Anac n. 584/2023). |