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31 luglio 2024
Stalking e non maltrattamenti se le condotte vessatorie sono rivolte alla ex convivente

Solo nel caso di separazione fra persone legate da vincolo matrimoniale, è ancora configurabile il reato di maltrattamenti.

di La Redazione

L'imputato ricorre per cassazione avverso la decisione del GIP del Tribunale che lo aveva condannato agli arresti domiciliari per aver maltrattato con condotte reiterate la propria convivente, sottoponendola frequentemente ad atti di violenza fisica e psicologica a tal punto da portare alla cessazione della convivenza. Tali condotte erano proseguite in costanza di separazione.

In sede di legittimità, il ricorrente chiede la riqualificazione della condotta nel reato di stalking ex art. 62-bis c.p. sul rilievo che lui e la vittima erano legati da un rapporto more uxorio, non più in essere al momento del verificarsi della condotta contestata.

La Cassazione accoglie il ricorso con sentenza n. 31178 del 30 luglio 2024.

Nelle sue argomentazioni, ribadisce quanto segue:

ildiritto

  • «in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa».
  • Solo nel caso di separazione fra persone legate da vincolomatrimoniale, è ancora configurabile il reato di maltrattamenti. In particolare, «integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (…) La separazione è, infatti, condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, cod. civ.».

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale, il quale dovrà valutare l'eventuale sussistenza degli estremi ex art. 612-bis c.p..

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