Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
31 luglio 2024
Sostegno didattico agli alunni con disabilità: tutte le novità nella Legge di conversione in Gazzetta

Appena approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. n. 71/2024 che si occupa, tra le altre cose, del sostegno didattico agli alunni con disabilità. Numerose le novità apportate in sede di conversione che di seguito si riassumono.

di La Redazione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 la Legge n. 106/2024 di conversione del D.L. n. 71/2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità nonché per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Con specifico riguardo al sostegno didattico agli alunni con disabilità, la Legge di conversione ha apportato profonde modifiche all'originario Capo II, introducendo nuovi commi e articoli che di seguito si analizzano brevemente.
Iniziando dall'articolo 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità), esso è rimasto sostanzialmente invariato, salvo alcune locuzioni ed aggiunte.
Modifiche invece sono state apportate all'articolo 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento). Esso prevede la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università per chi abbia superato un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e per chi abbia pendente il procedimento di riconoscimento di detto titolo ovvero un contenzioso giurisdizionale per la mancata conclusione del procedimento di riconoscimento.
In sede referente è stato aggiunto il comma 2-bis che prevede che

novita

la rinuncia all'istanza di riconoscimento non ha effetti sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in graduatoria provinciale per le supplenze, nonché per le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia, e nemmeno sulle procedure di reclutamento dei docenti alle quali si accede con riserva di accertamento del titolo estero. Inoltre, la rinuncia non determina la revoca degli incarichi già conferiti attraverso contratto a tempo indeterminato o determinato a chi sia stato ammesso al percorso formativo.

novita

Subito dopo, sempre in sede di conversione è stato inserito l'articolo 7-bis (Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che ridefinisce le funzioni svolte da INDIRE coordinandole con quelle già vigenti sul programma Erasmus+.

Quanto all'articolo 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno), è stato ritoccato il comma 2 stabilendo che le modalità di attuazione delle misure di cui alla disposizione in esame sono definite con regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

novita

Viene poi inserito il nuovo articolo 8-bis (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia). In tal senso si prevede con norma transitoria che continuano ad avere validità ai fini dell'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia (purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019):

  • La laurea in scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19);
  • La laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85 bis).

Continuano inoltre ad avere validità i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 65/2017, conseguiti entro l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

Novità anche per l'articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno), nel quale si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri realizzi le attività di sperimentazione con il supporto di esperti (massimo 30) attraverso l'utilizzo di FormezPA stipulando accordi e convenzioni coi destinatari delle attività di formazione.

novita

Nuovissimi i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater che prevedono rispettivamente:

  • L'adozione di un regolamento ove siano stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità legata ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 62/2024;
  • Il differimento al 30 novembre 2025 del termine per adottare il regolamento che aggiorna definizioni, criteri e modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile;
  • L'introduzione di alcune novità in merito al Fondo per l'implementazione dei progetti di vita e in materia di fase di sperimentazione e di valutazione degli stessi.

Infine, il Capo II si chiude con il nuovo articolo 9-bis (Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità) che modifica alcune disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2024, come

novita

l'inserimento tra le finalità da finanziare attraverso il Fondo del trasporto scolastico degli studenti con disabilitàprivi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado.

Documenti correlati