
Licenziata la lavoratrice che aveva effettuato delle foto e dei video di materiale aziendale, nonché fotocopiato dei documenti di lavoro. Tali condotte, infatti, si ritengono lesive del vincolo fiduciario al punto da comportare una sanzione espulsiva.
In sede di reclamo, il Giudice di secondo grado accoglieva il ricorso incidentale proposto dalla società e dichiarava illegittimo il licenziamento intimato alla dipendente. Di conseguenza, la stessa Corte rigettava il ricorso principale proposto dalla lavoratrice volto ad accertare la natura ritorsiva del licenziamento nonché la richiesta di condanna della società alla...
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma in sede di reclamo ai sensi della legge n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale locale, accertativa della illegittimità del licenziamento intimato a A.A., aveva accolto il ricorso incidentale proposto da G. G. Italia Spa e dichiarato legittimo il predetto licenziamento. La stessa corte aveva conseguentemente rigettato il ricorso principale della lavoratrice diretto ad accertare la natura ritorsiva del licenziamento e la mancata ammissione dei mezzi di prova su tale circostanza anche rigettando la richiesta di condanna della società alla reintegrazione della dipendente nel suo posto di lavoro e all'indennità sostitutiva.
La corte territoriale accertava che la contestazione mossa aveva riguardato non soltanto la reazione della lavoratrice al suo superiore gerarchico relativamente ad una questione di mancato tempestivo carico di materiale sull'aeromobile, ma anche l'aver scattato (da parte della lavoratrice) una fotografia del trolley (omissis) a bordo del volo (omissis), oltre che aver effettuato fotocopie di documenti e foto e video del materiale aziendale per di più a bordo di aerei di proprietà di terzi, in violazione dell'art. 21 lett. f), del CCNL.
La Corte d'Appello aveva ritenuto dette condotte lesive del vincolo fiduciario ed adeguata la sanzione espulsiva. Conseguentemente aveva accolto il ricorso incidentale della società e rigettato tutte le domande della lavoratrice.
Avverso detta decisione A.A. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la società.
Motivi della decisione
1) - Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 co.5 L. n. 300/70, come modificato dalla legge n. 92/2012. La ricorrente lamenta la errata lettura svolta dalla corte territoriale delle risultanze istruttorie, non utili, a suo dire, a confermare gli inadempimenti addebitati. Il motivo richiama poi la differente valutazione svolta dal giudice di prime cure, sottolineandone la condivisibilità ed anche evidenziando come la corte di merito abbia erroneamente valutato proporzionata la sanzione espulsiva rispetto agli addebiti mossi.
Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. nn. 8758/2017 - 18721/2018).
Nel caso in esame la corte territoriale, esaminando il materiale probatorio, ha ritenuto provati i comportamenti addebitati alla lavoratrice, non soltanto relativi alla reazione dalla stessa opposta alle parole del suo diretto superiore gerarchico, ma anche alle fotografie di materiale aziendale contenuto a bordo di aerei appartenenti a terzi (pagg. 5 - 6 sentenza). La corte ha poi valutato tali condotte idonee a ledere definitivamente il vincolo fiduciario sia perché intenzionali sia perché riferite a lavoratrice addetta a mansioni di delicato profilo e, comunque, commesse all'interno dell'aria aeroportuale su aeromobili della committenza.
Si tratta, all'evidenza, di una valutazione argomentata e basata su fatti accertati espressa in sede di merito, dunque non rivalutabile in questa sede di legittimità, rispetto alla quale nessun rilievo assume il differente giudizio manifestato dal giudice del primo grado.
2) - Con la seconda censura è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 CCNL in relazione all'art. 30 co. 3 della legge n. 183/20110.
Parte ricorrente contesta la riferibilità delle condotte addebitate al contenuto dell'art. 21, par. 7.2 lett. F), del CCNL. La disposizione prevede il licenziamento senza preavviso per l'ipotesi di "riproduzione o asportazione di macchine o di utensili o di altri oggetti o di documenti della Azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda".
La Corte d'Appello (pag. 6 sentenza) ha ritenuto provata l'effettuazione, da parte dell'odierna ricorrente, di foto e fotocopie di materiale aziendale e correttamente ha sussunto tale condotta nell'ipotesi prevista nella norma del ccnl indicata e sanzionata con il licenziamento senza preavviso; ha poi valutato la su descritta condotta congiuntamente all'altro addebito, costituito dalla reazione ingiuriosa nei confronti del superiore gerarchico, ed ha ritenuto proporzionata la sanzione. Si tratta, anche in tal caso, di una valutazione complessiva dei fatti accertati correttamente interpretati dal giudice del merito alla luce di una norma contrattuale, rispetto alla quale parte ricorrente contrappone una differente valutazione ed interpretazione del disposto normativo, inammissibile in questa sede.
Per quanto detto, il ricorso si appalesa complessivamente inammissibile.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.