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Motivi della decisione
Il Collegio, visto l’incarico conferito al dott. P. C. per la determinazione del valore della quota di N. S.r.l. oggetto di recesso; vista l’istanza di liquidazione del compenso presentata in data 27.11.2023 e non ancora liquidata;
visto l’art. 2437-ter in base al quale il tribunale “provvede anche sulle spese” dell’esperto nominato per la determinazione del valore della quota del socio receduto; ritenuto che, secondo l’orientamento di questo Tribunale, il provvedimento sulle spese previsto dalla norma cit. consiste non soltanto nella liquidazione del perito, ma anche nell’indicazione della parte tenuta a sopportare il carico, in ragione del fatto che: (i) l’esperto non assume la veste di ausiliario del giudice e non svolge attività interna a un procedimento già incardinato; (ii) una causa di cognizione ordinaria, avente a oggetto l’accertamento del diritto di recesso e/o il pagamento della quota è meramente eventuale; (iii) deve pur sempre esistere un luogo processuale, in cui il carico delle spese di perizia – in specie significativo – è ripartito, secondo un criterio di causalità, ponendo le stesse a carico della società (se la determinazione fatta dall’organo amministrativo è stata fondatamente contestata) o del socio receduto (nel caso contrario);
ritenuto che nel caso di specie l’esperto ha liquidato il valore della quota 10% in € 442.000, a fronte di un valore della società (patrimonio netto rettificato) di € 4.428.374, e che tale valore è sensibilmente superiore a quello (€ 380.000,00) offerto dalla società N. S.r.l. (ora S.p.A.) e contestato dalla ricorrente C. s.s.;
ritenuto pertanto doversi porre a carico della società N. S.r.l. (ora S.p.A.) il compenso dell’esperto dott. P. C.;
ritenuta la congruità dell’ammontare richiesto;
P.Q.M.
Liquida al dott. P. C. la somma di € 14.500,00 oltre C.P. e IVA e ne pone l’onere a carico di N. S.p.A.. Si comunichi alle parti e all’esperto.