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31 luglio 2024
Il socio di s.r.l. che ha ceduto la sua quota in pegno può impugnare la deliberazione assembleare?
Secondo la Cassazione, il socio di società a responsabilità limitata che ha dato in pegno la sua quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale ha votato in sua vece il creditore pignoratizio.
di La Redazione
Alfa s.r.l. propone ricorso in Cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'impugnazione proposta dai soci Tizio e Caia, annullando per l'effetto la deliberazione assembleare avente a oggetto l'approvazione del bilancio.
 
Tra più motivi, la ricorrente lamenta il difetto di legittimazione di Caia a impugnare l'atto poiché, in relazione alla sua quota di partecipazione, ha partecipato all'assemblea, esprimendo voto positivo, il creditore pignoratizio.
 
Con ordinanza n. 16047 del 10 giugno 2024, la Suprema Corte rigetta il ricorso pronunciando un nuovo principio di diritto:

giurisprudenza

«il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 cod. civ. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo». 

In altre parole, il socio, la cui quota è stata oggetto di pegno, conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare cui abbia partecipato il creditore pignoratizio, atteso che la sua posizione è equiparabile a quella dei soci assenti o dissenziente. Dunque, «ove non si rinvenga un espresso conferimento del potere di rappresentanza anche sostanziale del socio al creditore pignoratizio della quota, quest'ultimo è sì legittimato a partecipare all'assemblea in luogo del socio, ma tale sostituzione non è certo tale da privare il socio del diritto di contestare la validità dell'assemblea». Infatti l'art. 2471-bis c.c. invia espressamente all'art. 2352 c.c., nel quale è chiaramente previsto che al creditore pignoratizio spetta in via esclusiva il diritto di voto in assemblea ma anche che, in assenza di diversa pattuizione, il socio oppignorato conserva i diritti amministrativi diversi da quelli inerenti al solo voto, tra i quali rientra appieno anche quello di impugnare la deliberazione illegittima.
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